Rimessione ex art. 353 c.p.c. e spese del primo grado: onere del giudice d’appello (Cass. civ. Sez. 1 n. 20288 del 17.06.2026)
Il giudice d’appello che, riformando la sentenza di primo grado, afferma la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti ex art. 353 c.p.c., deve provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, oltre che di quello di appello.