Omessa valutazione di prove documentali e autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. civ. n. 740 del 09.01.2024)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca l’omessa valutazione di prove documentali senza trascriverne il contenuto significativo e senza specificare gli argomenti formulati nel merito, salvo che il ricorso indichi puntualmente gli elementi richiamati.