Società di comodo e disconoscimento del credito IVA (Cass. civ. n. 5215/2026)
La Cassazione chiarisce l’onere della prova per le società non operative e l’incompatibilità della disciplina con il diritto unionale al credito IVA.
Società, contratti d’impresa, diritto industriale e concorrenza.
La Cassazione chiarisce l’onere della prova per le società non operative e l’incompatibilità della disciplina con il diritto unionale al credito IVA.
Il controllo giudiziario volontario è precluso quando elementi oggettivi dimostrano un’infiltrazione mafiosa strutturale. Un modello organizzativo generico, non calibrato sui rischi aziendali, non prova la concreta bonificabilità dell’impresa.
La cancellazione della società produce un fenomeno successorio: l’atto impositivo intestato all’ente estinto è validamente notificato anche a un solo ex socio, senza necessità di un atto a lui intestato. Chi lo riceve ha l’onere di impugnarlo nei sessanta giorni, pena la definitività della pretesa.
La costituzione di una società richiesta come requisito soggettivo di partecipazione a una gara non è di per sé indice di artificio negoziale privo di sostanza economica. La prossimità temporale con l’entrata in vigore di una norma di favore non basta a fondare l’abuso, né consente di escludere in automatico le ragioni extrafiscali.
Se la prestazione è acquisita da un ente locale fuori dallo schema legale di spesa, il rapporto obbligatorio sorge verso l’amministratore o funzionario responsabile. Difetta quindi la residualità richiesta dall’art. 2042 c.c. per l’azione di ingiustificato arricchimento contro l’ente.
La cessione dell’unica azienda sociale, che comporta la sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, deve essere deliberata dall’assemblea ex art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.; in mancanza, l’atto è inefficace per carenza di potere rappresentativo (falsus procurator) e l’inefficacia è opponibile ai terzi acquirenti, atteso il principio resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis.
Il diritto del dipendente avvocato comunale ai compensi professionali per cause concluse con compensazione delle spese sorge nei limiti dello stanziamento di bilancio e del trattamento economico complessivo, elementi costitutivi della domanda il cui onere di allegazione e prova grava sul ricorrente.
Il termine annuale di cui all’art. 10 l.fall. non si applica alle società di fatto non iscritte nel registro delle imprese. I motivi che propongono una diversa lettura del merito, specie in presenza di doppia conforme, sono inammissibili.
L’apprezzamento del lasso temporale idoneo a rendere preesistente il ramo d’azienda ceduto è quaestio facti riservata al giudice di merito. La perizia di parte non è fonte di prova ma vale come indizio; le testimonianze raccolte in altro giudizio sono utilizzabili quali prove atipiche.
Le unità destinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda sono ex lege rurali e strumentali, senza limiti di superficie. L’esclusione prevista per le abitazioni di lusso oltre 240 mq riguarda una fattispecie diversa e non si estende a tali costruzioni.
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