Principi di diritto (Massima) La cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio: le obbligazioni sociali non si estinguono ma si trasferiscono agli ex soci, che ne rispondono secondo il regime di responsabilità vigente pendente societate. È valida ed efficace la notifica dell’atto impositivo intestato alla società estinta eseguita nei confronti anche di uno solo degli ex soci, senza necessità di emettere un atto specificamente intestato a costui. L’ex socio che riceva l’avviso ha l’onere di impugnarlo nel termine di sessanta giorni, facendo valere in quella sede ogni profilo di illegittimità, compresa la propria estraneità alla compagine sociale; in difetto l’atto diviene definitivo e gli atti della riscossione conseguenti restano impugnabili soltanto per vizi propri. Il termine quinquennale dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 non vincola l’amministrazione quando l’azione si dirige verso il socio.
Il Fatto
L’Ufficio ha notificato a una contribuente, nella qualità di socia di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese, l’avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2014 emesso nei confronti della società. Alla notifica hanno fatto seguito comunicazioni di iscrizione ipotecaria. La contribuente le ha impugnate, deducendo di avere appreso solo allora della pretesa, di essere uscita dalla compagine prima dell’estinzione della società e di non avere percepito utili distribuiti.
Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso: le contestazioni di merito andavano rivolte tempestivamente all’avviso presupposto. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l’appello e annullato le iscrizioni ipotecarie, ritenendo che la notifica dell’atto societario non precludesse la difesa delle posizioni personali dell’ex socia, e ha compensato le spese per la complessità della vicenda. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sul regolamento delle spese.
La Motivazione della Corte
Il motivo principale, che denuncia la violazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, è fondato. Decisivo è il contenuto dell’avviso presupposto, trascritto in ricorso: l’Ufficio vi indicava espressamente la contribuente tra i soggetti coobbligati in solido al pagamento delle somme richieste in via principale alla società, con nominativo e codice fiscale, in qualità di socia della società cessata. L’atto, quanto alle pretese, era diretto alla società; quanto ai destinatari, attingeva anche l’ex socia.
Su questa premessa opera l’orientamento consolidato in tema di estinzione societaria. La cancellazione produce un fenomeno successorio: i soci subentrano nelle obbligazioni inadempiute della società, nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o illimitatamente a seconda del regime cui erano soggetti. Ne discende la validità della notificazione di atti intestati alla società estinta eseguita presso gli ex soci, anche presso uno solo di essi, senza necessità di atti specificamente intestati ai medesimi. La soluzione replica lo schema dell’art. 65, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del contribuente (Cass. n. 753/2024; Cass. n. 138/2026).
Né osta la fictio dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014. Richiamando Cass. n. 24023/2025 e Cass., Sez. Un., n. 3625/2025, la Corte osserva che la permanenza artificiosa della società ai soli fini fiscali agevola l’Ufficio nella notifica, ma non incide sul regime della responsabilità patrimoniale del socio. Quel differimento è posto a tutela dell’interesse erariale e non si converte in termine vincolante per l’amministrazione quando questa si rivolge a chi è ritenuto effettivo beneficiario delle assegnazioni patrimoniali.
La conseguenza processuale è l’inversione dell’onere difensivo. Ricevuto l’atto che la attingeva, la contribuente doveva impugnarlo nei sessanta giorni per contestarne la legittimità sotto ogni profilo, inclusa la rilevanza della fuoriuscita dalla compagine. Non avendolo fatto, l’avviso è divenuto definitivo; l’impugnazione degli atti successivi, non fondata su vizi propri, non è consentita, e l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado ex art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La Corte accoglie il ricorso principale, cassa senza rinvio e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, con condanna alle spese dei tre gradi. I motivi dell’impugnazione incidentale sulla compensazione restano assorbiti.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
In tema di concorrenza fra imprenditori, la limitazione delle altrui attività sul mercato da parte di un’impresa concorrente integra gli estremi dell’art. 2598,…
La Cassazione ha esaminato l’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, che aveva applicato una sanzione di 2.754 euro…
Con l’ordinanza n. 855, depositata il 15 gennaio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha esaminato la responsabilità solidale dell’intermediario…
Con la sentenza n. 5191 del 9 febbraio 2026, la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha esaminato una complessa vicenda di raccolta abusiva del…
Con l’ordinanza n. 4507 del 28 febbraio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha esaminato una controversia che riuniva questioni di conto…
Con l’ordinanza n. 3281 del 13 febbraio 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di cassazione ha esaminato la legittimità di una sanzione amministrativa…