Inopponibilità al curatore delle scritture contabili dell’imprenditore fallito (Cass. civ. Sez. 1 n. 10506 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di fallimento, l’efficacia probatoria delle scritture contabili regolarmente tenute e delle fatture — documenti di formazione unilaterale — prevista dagli artt. 2709 e 2710 cod. civ., opera solo nei rapporti tra imprenditori e non è opponibile al curatore fallimentare, salvo che egli agisca in via di successione in un rapporto pendente dell’imprenditore fallito. La conseguente inopponibilità delle scritture nella sede concorsuale di accertamento del passivo è rilevabile anche d’ufficio, integrando un’eccezione in senso lato. Le censure che, pur denunciando formalmente vizi di violazione di legge, attengono a valutazioni di merito riservate ai giudici di merito sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento della società, su istanza di un creditore titolare di decreto ingiuntivo e dell’Agenzia delle Entrate. La società proponeva reclamo ex art. 18 l. fall. per contestare lo stato di insolvenza, deducendo anche l’insufficiente superamento della soglia di fallibilità. La Corte d’appello rigettava il reclamo, ritenendo sussistente l’incapacità strutturale dell’impresa di soddisfare le proprie obbligazioni, in ragione della situazione debitoria complessiva e della scarsa liquidità. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha scrutinato i quattro motivi di ricorso, riconoscendone la comune natura di censure rivolte al merito della vicenda, pur nella formale prospettazione di vizi di violazione di legge. Con specifico riferimento al primo motivo, relativo alla soglia di fallibilità ex art. 15 l. fall., la Corte ha rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso, emergendo dal ricorso stesso che il Tribunale aveva fondato la decisione sul credito del creditore istante e sui crediti risultanti dall’informativa erariale, e non su emergenze successive.
Il secondo motivo è stato ritenuto incoerente, poiché sviluppato sullo stato di insolvenza e sulla differenza tra attivo e passivo patrimoniale, criterio quest’ultimo riservato alle società in liquidazione, quale non era la ricorrente. Il terzo motivo ha permesso alla Corte di affermare il principio in materia di efficacia probatoria delle scritture contabili e fatture, le quali, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., non sono opponibili al curatore fallimentare nell’accertamento del passivo, salvo che egli agisca in via di successione in un rapporto pendente. Tale inopponibilità è rilevabile anche d’ufficio, e la relativa eccezione è qualificabile come eccezione in senso lato.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso la sussistenza del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., il quale postula l’omissione del momento decisorio su una specifica domanda o eccezione, e non già l’insufficiente esame delle argomentazioni difensive. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese in assenza di difese degli intimati, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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