La certezza della data della scrittura privata non autenticata non è desumibile da altri documenti privi di data certa (Cass. civ. Sez. 1 n. 10231 del 19.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., la data di una scrittura privata non autenticata, per essere opponibile ai terzi, deve risultare da un evento che ne stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità; detta certezza non può essere desunta da altri documenti che siano, a loro volta, privi di data certa. La valutazione degli elementi istruttori e la selezione dei fatti dai quali desumere l’anteriorità del documento costituiscono attività riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, salvo il vizio motivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. L’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. è espressione di potere discrezionale, il cui mancato esercizio non è sindacabile in cassazione. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. comporta la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., configurando un’ipotesi legale tipica di abuso del processo.

Il Fatto

Il Tribunale di Tivoli rigettò l’opposizione allo stato passivo proposta dal ricorrente avverso il mancato riconoscimento, da parte del commissario liquidatore, di un preteso credito di € 171.000,00 nei confronti della società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa. Il giudice di merito escluse la prova del credito, rilevando l’assenza di un titolo avente data certa e la mancata dimostrazione del pagamento e della riconducibilità alla società dei contratti stipulati originariamente con un’associazione culturale. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 2704 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 2697 cod. proc. civ. e cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condividendo la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. Ha precisato che la doglianza del ricorrente, volta a ottenere una diversa valutazione della documentazione versata in atti, sollecitava un non consentito riesame di indagini fattuali, involgenti la prova della data certa dei documenti. Il ricorrente, infatti, intendeva fondare la certezza della data dei contratti su altri documenti anch’essi privi di data certa, in contrasto con il principio per cui la certezza della data della scrittura privata non autenticata, nei riguardi del curatore o del commissario liquidatore, non può essere desunta da altri documenti che non siano a loro volta opponibili.

La Corte ha poi escluso la sussistenza di un vizio di motivazione, non prospettato dal ricorrente, e ha chiarito che una questione di malgoverno dell’art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, non anche quando l’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie integri un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile solo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Analogamente, il malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è configurabile solo in ipotesi tipiche, non ravvisabili nella specie.

Quanto al diniego dell’ordine di esibizione, la Corte ha ribadito che l’emanazione di tale ordine è discrezionale, la valutazione di indispensabilità non deve essere esplicitata e il provvedimento di rigetto non è sindacabile in sede di legittimità, neppure per difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale.

Infine, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 6.000,00 in favore della controricorrente e di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., ravvisando la sussistenza dei presupposti per la condanna aggravata in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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