La notifica della cartella esattoriale non viola il divieto di azioni esecutive del concordato preventivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 10326 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cartella esattoriale, quale atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto, non determina l’inizio della procedura esecutiva e non rientra nel divieto di cui all’art. 168 legge fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente il contenuto dell’obbligazione. Ne consegue l’ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l’apertura del concordato preventivo. È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a insistere sulla violazione di una norma ritenuta dal giudice di merito non applicabile ratione temporis.
Il Fatto
La società contribuente, ammessa al concordato preventivo, impugnava la cartella di pagamento notificata dopo l’apertura della procedura, con cui l’agente della riscossione intimava il pagamento di maggiori imposte per l’anno d’imposta 2013 a seguito di controllo automatizzato. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo la cartella un atto prodromico all’esecuzione non notificabile al debitore concordatario.
La Commissione tributaria regionale, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, escludendo che la cartella costituisse atto esecutivo. La società proponeva ricorso per cassazione, ma nelle more del giudizio depositava istanza di cessazione della materia del contendere per l’intervenuta omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato l’istanza di cessazione della materia del contendere, rigettandola in quanto la ricorrente non aveva offerto alcuna prova dell’avvenuto pagamento dei debiti tributari ricompresi nell’accordo, pur essendo la procedura di omologazione condizione necessaria per poterne dichiarare l’estinzione del giudizio.
Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il proprio prevalente orientamento, cui ha inteso dare continuità, secondo cui la cartella esattoriale non rientra nel divieto di cui all’art. 168 legge fall., che opera solo per le azioni esecutive e cautelari. Tale disposizione, nella formulazione ratione temporis vigente, assolve alla duplice funzione di conservare l’integrità del patrimonio dell’imprenditore e di garantire la par condicio creditorum, ma non impedisce le iniziative del creditore volte a realizzare unilateralmente il contenuto dell’obbligazione al di fuori della procedura concorsuale.
La Corte ha precisato che il divieto trova applicazione anche per i crediti dell’erario sorti anteriormente all’apertura della procedura, ma ha chiarito che la notifica della cartella, non costituendo l’inizio della procedura esecutiva, è ammissibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la società non si era confrontata con la motivazione della CTR, che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 25, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973 nel testo novellato dal d.lgs. n. 59/2015, essendo tale disposizione entrata in vigore successivamente alla notifica della cartella.
La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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