Corretto d’ufficio l’errore materiale sull’indicazione del provvedimento impugnato (Cass. civ. Sez. 1 n. 10369 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce errore materiale emendabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., l’erronea indicazione, nell’epigrafe di un’ordinanza della Corte di cassazione, del provvedimento impugnato, quando da essa risulti identificato un atto diverso da quello che emerge chiaramente dal fascicolo del giudizio di legittimità e dalla motivazione del provvedimento stesso. L’istanza di correzione è accolta se l’errore non ha influito sul percorso logico-argomentativo della decisione, i cui riferimenti alla “sentenza” impugnata devono intendersi logicamente riferiti al provvedimento effettivamente gravato. Il procedimento di correzione si conclude senza pronuncia sulle spese.
Il Fatto
Il Fallimento, unitamente al socio illimitatamente responsabile, proponeva istanza di correzione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 13386 del 2024. Tale ordinanza aveva definito il precedente giudizio di legittimità, accogliendo il ricorso e cassando la sentenza impugnata con rinvio. L’istanza era volta a emendare l’epigrafe del provvedimento, laddove, per un mero errore materiale, il provvedimento impugnato era stato indicato nel “decreto nr. 1040/2016 pronunciato in data 26/5/2016 dal Tribunale di Catania”, in luogo della “sentenza n. 1040/2016 della Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, emessa il 20.04.2016 e depositata il 26.05.2016”. L’intimata non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricostruito l’oggetto del giudizio definito con l’ordinanza di cui si chiedeva la correzione, rilevando che il ricorso originario era stato promosso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Tale dato emergeva agevolmente dagli atti del fascicolo del giudizio di legittimità, nel quale il ricorso indicava espressamente il provvedimento gravato.
Il Collegio ha quindi rilevato l’evidente difformità tra tale indicazione e quella contenuta nell’epigrafe dell’ordinanza n. 13386 del 2024, nella quale compariva il riferimento a un decreto del Tribunale di Catania. Ha osservato come i riferimenti alla “sentenza” rinvenibili nella motivazione in fatto e in diritto e nel dispositivo del precedente provvedimento dovessero logicamente intendersi riferiti alla sentenza della corte territoriale, risultando invece del tutto ingiustificata l’indicazione del decreto.
Alla luce di tale contraddizione, la Corte ha qualificato l’erronea indicazione come un mero errore materiale, non avendo influito sul percorso argomentativo e decisionale del giudizio di legittimità. Ha pertanto disposto la correzione dell’ordinanza nei termini richiesti, sostituendo la locuzione errata con quella corretta nell’epigrafe del provvedimento, dando mandato alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali. Ha infine rilevato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
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Nota della Redazione
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