Retrocessione del bene donato come contrarius actus e onerosità del negozio (Cass. civ. Sez. 1 n. 18226 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mutuo dissenso presuppone che gli effetti traslativi del contratto non si siano ancora prodotti. Qualora gli effetti traslativi si siano già compiuti ed esauriti, l’accordo tra le parti volto a ripristinare l’assetto patrimoniale precedente non configura un’ipotesi di mutuo dissenso, bensì la stipulazione di un contrarius actus: un nuovo e autonomo negozio, a effetti uguali e contrari al precedente, che richiede la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. e realizza un nuovo trasferimento della proprietà in favore del precedente titolare. In tema di inefficacia ex art. 64 l.fall., la valutazione di gratuità od onerosità del negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta e all’interesse sotteso all’intera operazione, dovendosi qualificare gratuito l’atto dal quale il soggetto poi fallito non tragga alcun concreto vantaggio patrimoniale.
Il Fatto
Una società, successivamente dichiarata fallita, aveva donato un immobile. Con atto del 2014 le parti avevano risolto la donazione, con retrocessione del bene al donante. Il Fallimento aveva agito per la dichiarazione di inefficacia dell’atto di retrocessione ai sensi dell’art. 64 l.fall., ma il Tribunale aveva respinto la domanda.
La Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’appello del Fallimento, aveva invece dichiarato l’inefficacia dell’atto, qualificandolo come negozio a titolo gratuito e a effetti traslativi, non meramente ripristinatorio. Avverso tale sentenza il donatario originario ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo la natura risolutoria e retroattiva dell’accordo e il suo carattere oneroso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi in quanto intimamente connessi, e si conforma all’orientamento prevalente secondo cui il mutuo consenso risolutivo non è configurabile quando gli effetti traslativi del contratto si siano già prodotti: in tal caso occorre parlare di stipulazione di un diverso negozio, il contrarius actus, avente effetti uguali e contrari al precedente. Con tale accordo le parti realizzano un nuovo e autonomo trasferimento della proprietà al precedente proprietario, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente onere della forma scritta ad substantiam.
Quanto alla qualificazione dell’atto come gratuito, la Corte richiama il principio per cui la valutazione deve avvenire con riguardo alla causa concreta e non alla sussistenza di un rapporto sinallagmatico sul piano tipico e astratto. La gratuità ricorre quando il soggetto poi fallito non tragga dall’operazione alcun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre l’onerosità sussiste se il fallito riceva un vantaggio tale da elidere il pregiudizio cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia ex lege.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato — con un apprezzamento di fatto non censurato dal ricorrente, che non ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. — che l’atto di scioglimento della donazione non aveva trovato contropartita in alcun concreto vantaggio patrimoniale per la società poi fallita. Irrilevante è la circostanza che la risoluzione fosse dovuta al venir meno delle ragioni alla base dell’originaria donazione, ovvero all’utilità dell’immobile per la società.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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