La compensazione non opera per il controcredito da abusiva concessione del credito, contestato nell’an e non di pronta liquidazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 19265 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di compensazione non può essere accolta quando il controcredito opposto sia contestato nell’an e non sia di pronta e facile liquidazione, essendo necessario un accertamento istruttorio specifico. In tal caso il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale, limitandosi a una generica e assertiva affermazione della sussistenza del credito, poiché difettano i requisiti di certezza e liquidità, anche in senso lato, richiesti dagli artt. 56 l.fall. e 1243 c.c.
Il Fatto
Una banca insinuava al passivo del fallimento di una società un credito chirografario derivante dall’inadempimento di due contratti di finanziamento, assistiti da garanzia pubblica. Il giudice delegato escludeva il credito e la banca proponeva opposizione. Il Tribunale rigettava l’opposizione, accogliendo l’eccezione di compensazione sollevata dal fallimento, che assumeva la responsabilità dell’istituto per abusiva concessione del credito, deducendo un controcredito risarcitorio di valore superiore al credito insinuato. La banca ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione degli artt. 56 l.fall. e 1243 c.c., ravvisando il difetto dei presupposti per l’operatività della compensazione. Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 23225 del 2016 e dalla giurisprudenza successiva, la Corte ha ribadito che la compensazione legale richiede crediti certi, liquidi ed esigibili, mentre quella giudiziale postula un controcredito certo ma non ancora determinato, la cui liquidazione sia di pronta e facile soluzione.
Nel caso di specie, il controcredito risarcitorio vantato dalla curatela per abusiva concessione del credito era stato contestato nell’an dalla banca e la sua quantificazione esigeva una specifica attività istruttoria, non potendo essere risolta in via sommaria. Il decreto impugnato si era limitato a una mera affermazione della sussistenza del credito, senza procedere alla sua concreta determinazione.
La Corte ha quindi cassato il provvedimento con rinvio, dichiarando assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e quello incidentale, essendo il controcredito privo dei necessari caratteri di certezza e determinabilità.
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Nota della Redazione
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