Posizione organizzativa nel pubblico impiego: il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella graduazione delle funzioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15432 del 20.05.2026)
Nel pubblico impiego contrattualizzato la graduazione della retribuzione di posizione è sindacabile solo per vizi procedurali o violazione di correttezza e buona fede; il giudice non può attribuire direttamente la somma, dovendo il dipendente agire per la ripetizione della procedura o per il risarcimento.