Il consorzio non risponde per le obbligazioni del lavoro a progetto stipulato dalla singola consorziata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17726 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consorzio tra imprenditori non è solidalmente responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da una singola consorziata nell’esecuzione di un contratto di appalto ad essa assegnato dal consorzio, trovando applicazione il generale principio di cui all’art. 1372, secondo comma, cod. civ. La responsabilità solidale del consorzio ex art. 2615, secondo comma, cod. civ. presuppone che l’atto negoziale da cui discende l’obbligazione sia stato stipulato dal consorzio quale mandatario delle consorziate; essa non ricorre quando il lavoratore abbia stipulato il contratto di lavoro direttamente ed esclusivamente con la singola impresa consorziata. In materia di appalto stipulato con un consorzio, la responsabilità solidale del committente ex art. 29, secondo comma, d.lgs. n. 276/2003 sussiste per gli inadempimenti delle consorziate, individuate come vere appaltatrici, senza che ne derivi la corresponsabilità del consorzio. L’onere di riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. è soddisfatto anche dal rinvio, nelle conclusioni dell’atto di appello, alla domanda formulata nel ricorso introduttivo.
Il Fatto
Il lavoratore aveva svolto attività di notificazione di atti esattoriali per una società in virtù di due contratti di collaborazione a progetto, deducendone la nullità per insussistenza di un valido progetto e chiedendo la conversione del rapporto in lavoro subordinato. Egli aveva convenuto in giudizio, oltre alla società datrice di lavoro, anche il consorzio di cui questa faceva parte, la società committente dell’appalto e la subentrante, invocando la responsabilità solidale di cui all’art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda per intervenuta decadenza e, nel merito, per la ritenuta validità del progetto. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza, aveva accertato la natura subordinata del rapporto e condannato in solido la società fallita, il consorzio, la società incorporante e la committente al pagamento delle differenze retributive e del t.f.r.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, ha innanzitutto rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ritenendo correttamente adempiuto l’onere di riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ.: il richiamo, nelle conclusioni dell’appello, alla domanda formulata nel ricorso introduttivo, comprensiva della condanna solidale della committente, era sufficiente a evitare la formazione del giudicato.
Quanto al ricorso incidentale del consorzio, la Corte ha accolto il terzo motivo, incentrato sul difetto di legittimazione passiva. Ha precisato che il contratto di consorzio non determina l’assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, ma solo la creazione di un’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività. Ne consegue che il consorzio non risponde dei debiti della consorziata verso i terzi, salvo il caso in cui abbia stipulato il contratto come mandatario di essa ex art. 2615, secondo comma, cod. civ..
Nel caso di specie, i contratti di lavoro a progetto erano stati conclusi direttamente dal lavoratore con la singola società consorziata, senza che il consorzio fosse intervenuto quale mandatario: pertanto, la sua responsabilità solidale non poteva essere affermata. La Corte ha escluso che il precedente richiamato dalla sentenza impugnata (ord. n. 40782/2021) potesse fondare la corresponsabilità del consorzio, atteso che esso si limitava a confermare la responsabilità del committente per gli inadempimenti delle consorziate.
La sentenza è stata quindi cassata senza rinvio sul punto, con decisione nel merito di rigetto della domanda proposta nei confronti del consorzio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.. Dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di specificità e assorbiti il quarto, il quinto e il sesto, la Corte ha regolato le spese secondo la soccombenza, con compensazione parziale tra le parti.
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Nota della Redazione
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