L’annullamento del ruolo non estingue il credito previdenziale (Cass. civ. Sez. I n. 24683 del 17.08.2026)
L’annullamento dei ruoli anteriori al 31 dicembre 1999 si applica anche agli enti previdenziali privatizzati, ma non estingue il credito sottostante, azionabile secondo la procedura ordinaria.