Fondazioni lirico-sinfoniche: nessuna conversione del contratto a termine, solo risarcimento (Cass. civ. Sez. L n. 24219 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione privatistica delle fondazioni lirico-sinfoniche non esclude che gli aspetti pubblicistici rimasti immutati dopo la privatizzazione giustifichino deroghe alla disciplina dei rapporti fra privati, ove si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioni ostative di sistema. Il divieto di conversione del contratto a termine nullo discende dai principi in tema di nullità virtuale: la conversione presuppone che l’atto possa validamente produrre gli effetti di altro contratto, e non opera se anche quest’ultimo è affetto da nullità per contrasto con le norme imperative che vietano nuove assunzioni o le subordinano a procedura concorsuale. La legittimità del termine, venuti meno gli oneri di specificazione formale, va valutata verificando la necessaria temporaneità e provvisorietà dell’occasione di lavoro. La clausola 5 dell’accordo quadro impone di sanzionare l’abuso in modo effettivo, non di prevedere la conversione.
Il Fatto
Una professoressa d’orchestra ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dei contratti a termine stipulati con una fondazione lirico-sinfonica a partire dal 2013 e la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato. Il Tribunale ha dichiarato ammissibile la domanda con riferimento al solo contratto tempestivamente impugnato, ne ha dichiarato nullo il termine e ha disposto la conversione, riconoscendo altresì un’indennità risarcitoria pari a nove mensilità.
La Corte d’appello ha confermato la nullità del termine ma ha rigettato la domanda di conversione, riconoscendo la sola indennità. Ha inoltre ritenuto sanato ex art. 182 cod. proc. civ. il difetto di procura della fondazione, che si era avvalsa di legali del libero foro, e ha rilevato che la reiterazione dei contratti rispondeva a esigenze strutturali e non temporanee. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la fondazione ha resistito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, sulla validità della delibera adottata a sanatoria, è in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte muove dal dato normativo e statutario: per la fondazione non opera più il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, potendo essa rivolgersi al libero foro con decisione motivata del sovrintendente. Quanto al giudizio di appello, il giudice territoriale ha compiuto un accertamento di fatto sulla delibera prodotta, ritenendola idonea a sanare ex tunc; la ricorrente ne contesta l’efficacia senza riprodurne il testo, il che preclude ogni sindacato.
I restanti motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La sentenza impugnata si è uniformata al principio di diritto delle Sezioni unite (n. 5542/2023), dal quale la sezione ordinaria non può discostarsi ex art. 374, comma 3, cod. proc. civ., potendo l’eventuale dissenso giustificare al più una nuova rimessione, di cui qui difettano i presupposti.
La Corte corregge la lettura del precedente offerta dalla ricorrente. Le Sezioni unite non hanno negato la natura privatistica degli enti né qualificato i rapporti come impiego pubblico: hanno affermato che gli aspetti pubblicistici sopravvissuti alla privatizzazione giustificano deroghe alla disciplina comune, secondo un meccanismo analogo a quello elaborato per le società a controllo pubblico, ove sussistano disposizioni speciali di settore o ragioni ostative di sistema. Il divieto di conversione poggia sulla nullità virtuale: l’atto nullo non può convertirsi in un contratto a sua volta nullo per contrasto con le norme imperative che hanno imposto divieti di assunzione o il previo concorso.
Sul versante dell’acausalità, la Corte richiama il proprio precedente conforme (Cass. n. 29455/2025): venuti meno gli oneri di specificazione formale del termine, la legittimità dell’apposizione va valutata verificando la necessaria temporaneità e provvisorietà dell’occasione di lavoro, presupposto connaturato alla specialità della normativa di settore, per evitare che l’assenza di causalità unita alla mancanza di un limite massimo di durata privi il sistema interno di misure di prevenzione degli abusi. Nel caso in esame la reiterazione rispondeva a esigenze permanenti di carenza di organico.
Quanto ai profili eurounitari, la Corte osserva che la pronuncia Sciotto muoveva dal presupposto che l’ordinamento interno non garantisse nel settore alcuna misura effettiva, neppure risarcitoria: presupposto venuto meno con l’estensione dell’agevolazione probatoria affermata dalle Sezioni unite. La successiva pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2026 esclude poi che la differenza di trattamento fra categorie di lavoratori a tempo determinato di settori diversi ricada nella clausola 4, e afferma che la clausola 5 non osta a una normativa che escluda la conversione prevedendo il risarcimento provato per presunzioni, salvo il maggior danno, purché la misura sanzioni l’abuso in modo effettivo. Ricorso rigettato, con condanna alle spese.
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