Principi di diritto (Massima) L’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, che consente ai cittadini UE e ai loro familiari l’accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, deve essere interpretato in conformità al diritto unionale. La deroga alla libera circolazione dei lavoratori, prevista dall’art. 45 TFUE, è di stretta interpretazione e giustifica l’esclusione dalla partecipazione a un concorso pubblico solo per le posizioni che comportano un esercizio abituale e prevalente di poteri di imperio e coercizione. L’Amministrazione non può escludere intere categorie di dipendenti sulla base della sola appartenenza a un Ministero, ma deve valutare in concreto le mansioni effettivamente svolte, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Il Fatto
Alcune associazioni avevano agito in giudizio ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011 e art. 44 d.lgs. n. 286/1998, chiedendo dichiararsi discriminatoria la previsione del bando di concorso per il reclutamento di 1248 funzionari presso il Ministero dell’Interno che riservava la partecipazione ai soli cittadini italiani, escludendo i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE o dello status di rifugiato, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001. Il Tribunale di Milano accolse la domanda, ordinando la modifica del bando e la riapertura dei termini. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 481/2025, rigettò il gravame delle Amministrazioni, confermando la natura discriminatoria della clausola. Avverso tale decisione, il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Con il primo motivo, le Amministrazioni denunciavano la violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 45 TFUE, sostenendo che le funzioni svolte dai funzionari del Ministero dell’Interno, inerenti alla gestione di procedimenti di espulsione, protezione internazionale e porto d’armi, giustificherebbero la riserva di nazionalità in ragione della tutela dell’interesse nazionale. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza C-392/2015) e il precedente di Cass. n. 8674/2025, secondo cui la deroga alla libera circolazione deve essere interpretata restrittivamente e limitata alle sole attività che costituiscono una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri. La Corte ha chiarito che non è sufficiente che l’Amministrazione eserciti genericamente poteri pubblici, ma occorre che il singolo dipendente sia chiamato a esercitarli in modo abituale e prevalente.
La Corte ha inoltre respinto la censura relativa alla mancata considerazione dei profili di ruolo contenuti nel PIAO, rilevando che, in difetto di instaurazione del rapporto e di effettivo esercizio delle mansioni, il giudizio deve essere condotto sulla base delle declaratorie contrattuali di cui al CCNL e al CCNI, in quanto l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 impone l’assegnazione alle mansioni previste dalla contrattazione collettiva. La scelta dei mezzi istruttori, inclusa la possibilità di non acquisire il PIAO, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla nullità della sentenza per motivazione apparente, la Corte ha ritenuto la doglianza infondata. La motivazione della Corte territoriale è stata giudicata sufficiente e coerente, avendo puntualmente esaminato le mansioni previste per i diversi profili professionali e ritenuto che nessuna di esse implicasse l’esercizio di pubblici poteri in modo continuativo e prevalente. La Corte ha osservato che il riferimento alla tutela dell’interesse nazionale, di cui all’art. 38 cit., deve essere interpretato in coerenza con il diritto unionale, e che l’eventuale necessità di riservare determinate funzioni a cittadini italiani può essere soddisfatta attraverso meccanismi selettivi mirati, non già mediante l’esclusione generalizzata di tutti i cittadini non italiani dall’intero concorso.
La Corte ha infine ribadito che le misure nazionali che limitano la libera circolazione dei lavoratori devono rispettare il principio di proporzionalità e non possono eccedere quanto strettamente necessario per tutelare gli interessi sottesi. Nel caso di specie, l’esclusione di interi plessi organizzativi, senza una verifica in concreto delle mansioni effettivamente svolte, integra una discriminazione ingiustificata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna delle Amministrazioni ricorrenti al pagamento delle spese processuali.