Affidamento in prova al servizio sociale: necessaria valutazione del percorso rieducativo (Cass. pen. Sez. 1 n. 24742/2026)
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, la gravità dei reati e i precedenti penali non possono assumere rilievo decisivo in senso negativo, essendo necessaria la valutazione del comportamento successivo del condannato e del percorso rieducativo intrapreso, anche sulla base del giudizio positivo dell’U.E.P.E.