Inammissibile il ricorso cautelare che chiede una rivalutazione del periculum (Cass. pen. Sez. IV n. 12728 del 02.04.2025)
Il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari personali è ammesso solo per violazione di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione, non per la ricostruzione dei fatti o la rivalutazione delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza delle misure gradate.