Processo tributario: niente contumacia, e chi si costituisce in ritardo ha diritto a essere letto (Cass. civ. Sez. V n. 3850 del 20.02.2026)
Nel processo tributario non esiste la contumacia: la mancata costituzione è solo assenza di fatto. La costituzione tardiva dell’appellato non è invalida e il giudice deve esaminarne le difese; chi lamenta la lesione del contraddittorio non deve provare quali argomenti avrebbe speso.