Confisca obbligatoria del profitto nei reati tributari (Cass. pen. n. 14226/2026)
L’art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 impone la confisca del profitto; la rateizzazione del debito tributario incide sul sequestro, non sulla confisca.
L’art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 impone la confisca del profitto; la rateizzazione del debito tributario incide sul sequestro, non sulla confisca.
L’omessa verifica dei crediti d’imposta acquistati per cessione, in particolare se di origine sospetta, integra il dolo del reato di indebita compensazione.
La società buffer consapevole della frode non beneficia della neutralità IVA e può conseguire un profitto illecito rilevante per l’autoriciclaggio.
La normativa unionale estende la non imponibilità Iva a tutti i servizi necessari per l’armamento e la navigazione di navi in alto mare.
Negli accertamenti IVA a tavolino, il contraddittorio con il contribuente può svolgersi già durante la fase istruttoria, non solo al suo termine.
Anche prima del 2020 l’accollante non poteva estinguere il debito tributario altrui compensandolo con propri crediti d’imposta.
L’adesione alla definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti determinano l’estinzione del processo, precludendo ogni questione sull’an e sul quantum.
Per le sentenze tributarie immediatamente esecutive, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica non occorre una preventiva costituzione in mora.
La dichiarazione di un terzo (anche coniuge) è solo indizio della disponibilità di fondi; il contribuente deve provare l’impiego effettivo per le spese contestate.
I contributi pubblici entrano nella base imponibile IVA solo se costituiscono corrispettivo diretto, totale o parziale, di una specifica operazione.
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