Disconoscimento delle copie fotostatiche: onere di contestazione specifica ed efficacia (Cass. civ. Sez. 5 n. 177 del 03.01.2026)
In tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte in giudizio ai sensi dell’art. 2719 c.c. deve essere specifico e univoco, indicando il documento contestato e gli aspetti differenziali; l’omessa pronuncia su un motivo di appello non comporta sempre la cassazione con rinvio.