Rinuncia al ricorso e accordo conciliativo estinguono il giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 16215 del 17.06.2025)
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di cassazione e consente di omettere la pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; non si applica il contributo unificato integrativo.