Motiva in modo perplesso la sentenza che esclude la condotta illecita del cointestatario (Cass. civ. Sez. 3 n. 21376 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sindacato di legittimità sulla motivazione, la novellazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ne ha circoscritto l’ambito al “minimo costituzionale”, con la conseguenza che è denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale ricorre nelle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Tale vizio è integrato dalla sentenza che, dopo aver qualificato la domanda come risarcitoria, con formazione del giudicato interno, escluda la condotta illecita del convenuto valorizzando una presunzione di buona fede meramente assertiva e smentita dalle stesse risultanze fattuali, rendendo inintellegibile l’iter logico-giuridico seguito per il convincimento.
Il Fatto
Le ricorrenti, quali eredi di uno dei contitolari di un conto corrente postale, citarono in giudizio l’altro cointestatario e l’istituto di credito, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per l’illegittima distrazione delle somme giacenti sul conto. Il Tribunale rigettò la domanda nei confronti dell’istituto di credito e accolse la domanda nei confronti del cointestatario, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 2043 c.c.. La Corte d’appello, pronunciando sul gravame principale, in parziale riforma della sentenza, rigettava la domanda risarcitoria, condannando le attrici alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, sulla base della ritenuta buona fede del cointestatario. Avverso tale decisione le eredi propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti deducevano la violazione di norme di diritto per la mancata riqualificazione dell’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. in azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c.. Al riguardo, la S.C. ha rammentato che al giudice d’appello è riconosciuto il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ma solo a condizione che sulla qualificazione accolta da quest’ultimo non si sia formato il giudicato interno e che i fatti costitutivi della diversa fattispecie coincidano con quelli allegati nell’atto introduttivo. Nel caso di specie, la qualificazione in termini di azione risarcitoria era stata espressamente pronunciata dal Tribunale e non era stata investita da motivo di gravame, con conseguente formazione del giudicato interno; inoltre, la diversa causa petendi tra l’azione di risarcimento e quella di petizione ereditaria ostava comunque alla riqualificazione.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato, avendo la S.C. ravvisato il vizio di nullità della sentenza per motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile ex artt. 132 e 161 c.p.c. La Corte territoriale aveva affermato, da un lato, che fosse “pacifico tra le parti” che le somme erano state prelevate da uno solo dei cointestatari, nonostante la circostanza risultasse contestata; dall’altro, aveva riconosciuto che le somme erano confluite su un conto intestato al convenuto. Inoltre, dopo aver escluso la sussistenza dell’elemento oggettivo della condotta, sia commissiva che omissiva, il giudice di appello era pervenuto, in senso palesemente contraddittorio, ad escludere la “volontà consapevole” della condotta distrattiva, facendo leva su una presunzione di buona fede meramente assertiva, non ancorata a precisi riferimenti fattuali e non confrontata con il dato certo della conoscenza della cointestazione del conto.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, offrendo così un’utile occasione di riflessione sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sull’importanza del giudicato interno quale limite al potere di riqualificazione della domanda in appello, nonché sulla necessità di una motivazione che renda intellegibile il percorso logico-giuridico della decisione.
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Nota della Redazione
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