Incidente con fauna selvatica: onere di allegare e provare la dinamica anche ai sensi dell’art. 2052 cod. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 13355 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danni da incidente stradale che coinvolge un animale, il conducente e/o il proprietario del veicolo che agiscano contro il proprietario dell’animale o chi se ne serve sono onerati dell’allegazione e della prova della completa dinamica del sinistro. Tale prova deve riguardare sia il comportamento dell’animale sia la condotta di guida, nella loro reciproca correlazione. Solo così è possibile stabilire la riconducibilità dell’evento al comportamento dell’animale, in via esclusiva o concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., e la misura dell’eventuale concorso, da valutarsi d’ufficio dal giudice. La mancanza di tale prova positiva comporta il rigetto della domanda risarcitoria. Il principio si applica anche quando sia invocato il regime di responsabilità speciale ex art. 2052 cod. civ., non essendo sufficiente la prova generica di un impatto tra veicolo e animale.
Il Fatto
Il conducente di un’autovettura, mentre percorreva un raccordo autostradale, impattava contro un capriolo che aveva attraversato la carreggiata, riportando ingenti danni al veicolo. Conveniva quindi in giudizio la Regione e la società di gestione delle strade per ottenere il risarcimento. Il giudice di pace accoglieva la domanda nei confronti della Regione. In sede di appello, il Tribunale riformava la decisione e rigettava la domanda, ritenendo carente la prova della dinamica del sinistro. Il conducente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso, richiama i principi di diritto enunciati dalle recenti sentenze gemelle n. 2526 e n. 2528 del 2026, che hanno composto le disarmonie interpretative successive al revirement del 2020 in materia di danni da fauna selvatica. La Terza Sezione, condividendo tali principi, afferma che non è sufficiente la prova di un generico impatto tra il veicolo e l’animale. È necessaria, invece, la dimostrazione che il sinistro sia riconducibile in via esclusiva o concorrente al comportamento dell’animale, valutato in correlazione con la condotta di guida del conducente.
La Corte esamina il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 2052 cod. civ., con cui il danneggiato invocava il regime di responsabilità speciale per i danni cagionati da animali in luogo della disciplina generale dell’art. 2043 cod. civ.. La Suprema Corte chiarisce che, anche a voler accedere a tale diversa qualificazione, la domanda non potrebbe trovare accoglimento. Infatti, il principio di diritto richiamato si applica anche all’ipotesi di cui all’art. 2052 cod. civ., imponendo comunque al danneggiato l’onere di allegare e provare la completa dinamica del sinistro. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva nemmeno dedotto in ricorso di aver assolto a tale onere.
La Corte valuta pertanto la sentenza impugnata, affermando che la motivazione del Tribunale, carente quanto alla prova della riconducibilità dell’urto al comportamento dell’animale, resiste alla censura mossa. L’integrazione motivazionale operata dalla Cassazione, sulla base del principio di diritto sopra richiamato, conferma la correttezza della decisione di rigetto della domanda. Il ricorso viene quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione della recente composizione del contrasto giurisprudenziale avvenuta nel corso del medesimo giudizio.
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Nota della Redazione
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