Danni da fauna selvatica e codice civile: onere della prova sul conducente (Cass. civ. Sez. 3 n. 13354 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per i danni cagionati da animali, ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva pura, ma richiede comunque che l’attore alleghi e provi l’esatta e completa dinamica dell’incidente. In caso di sinistro stradale che coinvolga un veicolo e un animale, il conducente e/o il proprietario del veicolo, ovvero i terzi trasportati, che agiscano per il risarcimento nei confronti del proprietario dell’animale o di chi se ne serve, sono onerati della prova sia del comportamento dell’animale sia della condotta di guida del conducente, nella loro reciproca correlazione. Tale prova è indispensabile per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusiva o concorrente ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., al comportamento dell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso. In mancanza di una prova completa e certa, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, nemmeno parziale.
Il Fatto
La notte del 27/09/2018, l’autovettura del ricorrente, condotta dal figlio, urtava un cinghiale che attraversava una strada provinciale. Il proprietario del veicolo conveniva in giudizio la Regione per ottenere il risarcimento dei danni. Il Giudice di pace di Camerino accoglieva la domanda, liquidando oltre quattromila euro.
La Regione proponeva appello e il Tribunale di Macerata, con la sentenza oggi impugnata, accoglieva l’impugnazione, rigettando la domanda per carenza di prova sull’esatta dinamica del sinistro. Avverso tale decisione, il proprietario del veicolo proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato i principi enunciati dalle recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026, che hanno composto le precedenti disarmonie applicative in materia di danni da fauna selvatica. Tali pronunce, evidenzia il Collegio, chiariscono che il regime di cui all’art. 2052 cod. civ. non esonera l’attore dall’onere di provare che l’evento sia stato effettivamente causato dal comportamento dell’animale in correlazione con la condotta di guida.
Il primo e il secondo motivo di ricorso, che censuravano la sentenza per non aver applicato all’art. 2052 cod. civ. il regime di responsabilità speciale, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva fondato la decisione sulla carenza di prova in concreto della riconducibilità dell’urto all’animale, valutata unitamente alla condotta del conducente: una ratio decidendi che si pone in sostanziale conformità con i principi da ultimo affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è stato ritenuto infondato. La Corte ha ricordato che la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava, mentre la valutazione delle prove acquisite rientra nell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Nessun vizio di legittimità può pertanto derivare dalla mera attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre.
Il quarto motivo è stato infine dichiarato inammissibile, in quanto non prospettava l’omesso esame di un singolo fatto storico, ma mirava ad ottenere una diversa valutazione dell’intero compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese processuali in ragione della novità e della complessità delle questioni trattate, e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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