Improcedibile il ricorso per cassazione se manca la copia autentica della sentenza notificata (Cass. civ. Sez. 3 n. 10238 del 19.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione quando la parte ricorrente non depositi, nel termine perentorio, la copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relazione di notificazione. Tale adempimento è necessario anche quando la sentenza sia stata pubblicata oltre il termine di sessanta giorni prima della notificazione del ricorso, poiché la sua mancanza non consente di superare la cosiddetta “prova di resistenza” per l’accertamento della tempestività dell’impugnazione ex art. 325, comma 2, c.p.c.

Il Fatto

La società ricorrente proponeva querela di falso in via principale dinanzi al Tribunale di Salerno, contestando l’autenticità della relata di notificazione di un atto del giudizio di primo grado. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Salerno, in riforma, la dichiarava inammissibile.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, deducendo tre motivi. Il controricorrente resisteva con controricorso e le parti depositavano memorie.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbente, rispetto ad ogni altra questione, il rilievo pregiudiziale di improcedibilità del ricorso.

La parte ricorrente non aveva prodotto, nel termine perentorio, la copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relazione di notificazione, nonostante avesse dichiarato che la sentenza le era stata notificata.

La Corte ha precisato che, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso per cassazione, la produzione della copia autentica notificata era indispensabile per la verifica della tempestività dell’impugnazione. La mancanza della relazione di notificazione, non richiamata neanche nell’indice dei documenti prodotti, non consentiva di superare la cosiddetta prova di resistenza.

Pertanto, la Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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