L’omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile anche d’ufficio (Cass. civ. Sez. 3 n. 4343 del 26.02.2026)
L’omesso deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile anche d’ufficio e non sanabile dalla produzione documentale ex art. 372 cod. proc. civ.