Ricorso per cassazione inammissibile per mancanza di procura al difensore (Cass. civ. Sez. 3 n. 3905 del 21.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione qualora manchi la procura al difensore, dichiarata come rilasciata a margine dell’atto ma non allegata allo stesso né depositata. Il difetto di procura priva il ricorso del requisito della rappresentanza processuale, con conseguente declaratoria di inammissibilità del giudizio, senza luogo a pronuncia sulle spese in caso di mancata costituzione della parte intimata.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato un contratto di appalto con una società per la fornitura di un impianto fotovoltaico, riservandosi di agire nei confronti del socio occulto. Deduceva di aver subito pressioni per il pagamento integrale del prezzo e di aver scoperto che l’impianto non produceva energia e risultava abusivo. Dopo la risoluzione contrattuale pronunciata dal Tribunale di Foggia, il giudizio di risarcimento danni, riassunto in seguito all’annullamento in sede penale, era stato rigettato dalla Corte d’Appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente la regolarità della costituzione del ricorrente, rilevando un vizio assorbente. Nell’intestazione dell’atto, la procura al difensore veniva dichiarata come rilasciata a margine del ricorso stesso. Tuttavia, tale procura non risultava allegata all’atto, né era stata depositata separatamente.
La Corte ha qualificato il difetto di procura come carenza del requisito essenziale della rappresentanza processuale. In assenza di un valido mandato, l’atto difensivo non può essere imputato alla parte, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il Collegio ha inoltre precisato che, vista la mancata costituzione della parte intimata, non vi era luogo a pronunciare sulle spese di lite. Ha infine dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.