Ricorsi avverso sentenza parziale e sentenza definitiva: riunione necessaria ex art. 335 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 3725 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È doverosa la riunione dei ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio, come nel caso della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva rese nel corso del medesimo grado di merito. La fattispecie è assimilabile a quella prevista dall’art. 335 cod. proc. civ., che disciplina la proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza. La riunione va disposta al ricorso di più remota iscrizione a ruolo, al fine di assicurare l’esame unitario della vicenda processuale e la coerenza delle decisioni.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla domanda di risarcimento dei danni proposta da un condomino nei confronti di più soggetti, tra cui il Condominio generale, i Condomìni parziali e la Curatela del fallimento della società costruttrice, per le infiltrazioni che avevano danneggiato la sua unità immobiliare. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’appello, con una prima sentenza non definitiva, aveva deciso alcune questioni e, con la successiva sentenza definitiva, aveva accolto il gravame, condannando i Condomìni in solido al pagamento delle somme e all’esecuzione delle opere di ripristino, accogliendo altresì la domanda di manleva nei confronti della Curatela.
Avverso la sentenza definitiva era stato proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 3687/2023 r.g., con controricorsi e ricorsi incidentali. Nel corso del giudizio era emersa la pendenza di un altro ricorso, iscritto al n. 4515/2022 r.g., avverso la sentenza non definitiva resa nel medesimo grado di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato la contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di separati ricorsi relativi a sentenze rese in secondo grado nel corso della medesima controversia: un primo, iscritto al n. 4515/2022 r.g., avverso la sentenza non definitiva, e un secondo, iscritto al n. 3687/2023 r.g., avverso la sentenza definitiva che aveva pronunciato su tutti i rapporti tra le parti.
Richiamando una giurisprudenza consolidata, la Corte ha affermato che è reputata doverosa la riunione dei ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio. La fattispecie è stata considerata assimilabile a quella prevista dall’art. 335 cod. proc. civ., che disciplina l’ipotesi della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza.
Il principio è stato ritenuto applicabile al caso di specie, in cui la sentenza non definitiva e quella definitiva, rese nel corso del medesimo grado di appello, compongono un quadro unitario e inscindibile della decisione. La riunione è stata pertanto disposta al ricorso di più remota iscrizione a ruolo, al fine di consentire l’esame congiunto e la composizione coerente dell’intera vicenda processuale. Il ricorso è stato quindi riunito all’altro, con disposizione della trattazione unitaria.
Nota della Redazione
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