Limiti del giudizio di rinvio e responsabilità solidale per danno da lottizzazione abusiva (Cass. civ. Sez. 3 n. 3910 del 21.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per motivi di merito, il giudice non può riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all’esame di ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente; tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertate in via definitiva nella pregressa fase di merito. In materia di danno ambientale, la norma che prevede la responsabilità parziaria per il concorso nell’evento dannoso non supera la regola della responsabilità solidale, imposta dalla necessità di porre rimedio mediante bonifica o eliminazione del danno; il creditore, pertanto, può chiedere il risarcimento dell’intero a uno solo degli obbligati. Per la liquidazione del danno, deve applicarsi la normativa vigente al momento in cui il fatto è stato causato.
Il Fatto
Il Comune di Roma aveva convenuto in giudizio un soggetto per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una lottizzazione abusiva, per la quale lo stesso era stato condannato con sentenza penale passata in giudicato. Sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano rigettato la domanda, ritenendo non provato il danno. La Suprema Corte, con sentenza n. 18352/2014, aveva annullato la decisione, statuendo che la prova del danno era già contenuta nella sentenza penale di condanna e che il giudice di merito avrebbe dovuto procedere a una liquidazione in via equitativa.
A seguito della cassazione, il Comune aveva riassunto il giudizio nei confronti degli eredi del responsabile. La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, previa consulenza tecnica d’ufficio, aveva accolto la domanda nei confronti di uno degli eredi, liquidando il danno. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’erede condannata, deducendo plurime violazioni di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, reputando infondate o inammissibili le censure mosse. In particolare, con riferimento ai motivi concernenti il concorso di colpa del Comune danneggiato e l’eventuale attività di terzi nella causazione del danno, la Corte ha osservato che l’accertamento sulla responsabilità del dante causa era coperto dal giudicato penale e che il giudizio di rinvio, a seguito dell’annullamento per motivi di merito, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta solo una fase di quello originario. Ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all’esame di ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente.
La Corte ha altresì chiarito che la questione del concorso del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c., non può essere rilevata d’ufficio per la prima volta nel giudizio di rinvio, poiché attiene a un presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia, già definitivamente accertato nella pregressa fase di merito. Quanto alla dedotta esistenza di ulteriori lottizzazioni abusive realizzate da terzi, la Corte ha rilevato che la censura era generica, non essendo stato specificato in che termini l’attività dei terzi avesse inciso sul danno aggravandolo.
In merito alla asserita violazione della regola della responsabilità parziaria in materia ambientale, la Corte ha precisato che lo scopo della norma, ossia la necessità di porre rimedio mediante bonifica o eliminazione del danno, impone di ritenere non superata la regola della responsabilità solidale. Il creditore, pertanto, in presenza di obbligati in solido, può legittimamente richiedere il risarcimento dell’intero danno a uno solo di essi. Inoltre, l’azione è stata correttamente proposta nei confronti degli eredi del responsabile, la cui condotta era stata accertata in via definitiva.
Quanto alla censura concernente la stima equitativa del danno, demandata al consulente d’ufficio, la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice di merito si avvalga dell’ausilio del consulente, purché la stima sia fondata su criteri tendenzialmente obiettivi, come il costo di ripristino dell’area, e non sul criterio equitativo puro. Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla mancata comunicazione tempestiva dei criteri di stima ai consulenti di parte, poiché tale vizio avrebbe dovuto essere denunciato subito dopo il deposito della consulenza nel giudizio di merito, non essendo consentito sollevarlo per la prima volta in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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