Causa di servizio e necessità di eventi eccezionali per il riconoscimento dell’infermità (TAR Abruzzo n. 36 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità richiede la prova di fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata e specificamente documentati. La normale attività di servizio, benché faticosa e svolta in contesti impegnativi, non costituisce causa o concausa dell’insorgenza della patologia in assenza di situazioni di particolarità ed eccezionalità. Il giudizio tecnico-discrezionale del Comitato di Verifica è sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o difetto di istruttoria e motivazione. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la conformità del riesame al dictum del giudicato, respinge la pretesa esecutiva e conferma la legittimità del diniego.

Il Fatto

Il ricorrente, graduato dell’Esercito Italiano con mansioni di fuciliere presso reparto alpino, ha partecipato a missioni in Kosovo e Afghanistan. Gli è stata diagnosticata un’anterolistesi di L5-S1 con degenerazione discale e osteocondrosi reattiva. Ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il beneficio dell’equo indennizzo.

Il Comitato di Verifica ha dapprima escluso il nesso, poi lo ha ammesso solo per l’ipoacusia. Il TAR, con precedente sentenza, ha annullato il diniego relativo alla patologia lombare per difetto di istruttoria e di motivazione. In sede di riesame il Comitato ha confermato l’estraneità della patologia al servizio. Il ricorrente ha quindi agito per ottemperanza e, in subordine, per l’annullamento previa conversione del rito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Il primo motivo, relativo alla pretesa inottemperanza, era già stato scrutinato nel giudizio culminato nella sentenza di rigetto. Resta il secondo motivo, che investe il merito del riesame.

Il TAR rileva che il Comitato ha valutato l’attività concretamente svolta dal ricorrente, descrivendo pattuglie con zaino alpino, pernottamenti all’addiaccio, poligoni e missioni fuori area. È quindi smentita l’affermazione secondo cui l’organo tecnico avrebbe ignorato le condizioni di servizio. Le deduzioni su uranio impoverito e somministrazioni vaccinali restano generiche e prive di riscontro nella relazione medico-legale, non essendo la patologia riconducibile a quei fattori.

Il punto centrale è la natura dell’affezione, descritta come anomala conformazione del corpo vertebrale, legata a schisi dell’arco posteriore. L’assenza di un evento traumatico specifico, confermata dallo stesso ricorrente, dimostra che il servizio si è svolto secondo le normali modalità. La Corte richiama il principio secondo cui una normale attività di servizio non può fungere da concausa in assenza di situazioni eccezionali e documentate.

Richiamando Cons. Stato n. 864/2022 e Cons. Stato n. 4619/2017, il Collegio ribadisce che l’art. 11 d.P.R. n. 461/2001 esige la verifica, con certezza o alto grado di credibilità, della valenza eziologica del servizio. Il giudizio del Comitato, immune da palesi vizi logici, rientra nel potere tecnico-discrezionale e non è sindacabile nel merito. Il richiamo alla sentenza Cons. Stato n. 7564/2020 è inconferente, riguardando una patologia oncologica non sovrapponibile.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese, comprese quelle della fase di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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