Ottemperanza al decreto Pinto: no alla rivalutazione, spettano solo gli interessi (TAR Puglia n. 121 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto che ha liquidato l’equa riparazione ex legge n. 89/2001, il creditore ha diritto all’integrale esecuzione del giudicato e agli interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’indennizzo costituisce un debito di valuta e non di valore: la rivalutazione monetaria non spetta automaticamente. Chi la invoca deve provare il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., onere che grava sull’attore e che, se non assolto, comporta il rigetto della relativa domanda. Il decreto non opposto, notificato all’amministrazione, acquista valore di cosa giudicata ed è titolo idoneo all’ottemperanza, una volta decorsi inutilmente i termini di legge e trasmessa la dichiarazione prescritta.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Lecce, ai sensi della legge n. 89/2001, un decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di € 3.520,00 a titolo di equa riparazione, oltre le spese del procedimento liquidate in € 702,00 per compensi e € 27,00 per spese, con distrazione in favore del difensore.

Il decreto era stato regolarmente notificato al Ministero, che non vi aveva dato esecuzione e non aveva proposto opposizione. Il creditore ha quindi agito davanti al TAR Puglia per ottenere l’ottemperanza al giudicato, chiedendo anche la rivalutazione monetaria delle somme.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’Appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non è stato opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ..

Il TAR ha poi verificato il presupposto temporale dell’ottemperanza. È decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo. Il ricorrente ha inoltre trasmesso la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. Sono decorsi i sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento sia stato eseguito.

Nel merito, il Tribunale ha sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme ivi indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Ha fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

La domanda di rivalutazione monetaria è stata invece respinta. L’indennizzo ex legge Pinto è un debito di valuta: sul creditore grava l’onere di provare il maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi legali, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ. Tale prova non è stata offerta. Il Collegio ha quindi nominato commissario ad acta, per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni, senza compenso specifico in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca, salvo il rimborso delle spese vive successive ed accessorie al difensore antistatario, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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