Riconoscimento titolo di specializzazione conseguito in Romania: obbligo di riesame e misure compensative (TAR Lazio n. 11050 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento in Italia di titoli di specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguiti in Romania, l’attestazione di qualifica (c.d. Adverinta) rilasciata dal Ministero rumeno è riconducibile all’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE. L’amministrazione italiana è tenuta a esaminare l’istanza di riconoscimento valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la durata, il livello e la qualità della formazione e disponendo, ove necessario, proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della medesima Direttiva. La competenza a pronunciarsi sul riconoscimento di tali titoli spetta al Ministero dell’Istruzione, trattandosi di riconoscimento della formazione professionale e non di un mero titolo di studio, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. n. 1/2020.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva conseguito in Romania un percorso di specializzazione sul sostegno, a seguito del riconoscimento del proprio titolo di studio italiano da parte delle autorità rumene. Con provvedimento del 10 maggio 2021, il Ministero dell’Istruzione respingeva l’istanza di riconoscimento del titolo per due ordini di motivi: la mancata attestazione del Ministero rumeno, ritenuta condizione necessaria ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2013/55/UE, e la propria incompetenza, ritenuta del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo l’inottemperanza alla precedente sentenza del TAR Lazio n. 1691/2021 e la violazione della normativa europea e nazionale in tema di riconoscimento dei titoli conseguiti in altri Stati membri dell’Unione Europea.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2022 e le altre pronunce gemelle del 2022, che hanno ricostruito la disciplina europea con specifico riferimento ai titoli di formazione conseguiti in Romania.
In primo luogo, il Collegio ha rilevato che l’Adverinta prodotta in atti, rilasciata dal Ministero rumeno dell’Educazione nazionale, deve essere considerata una vera e propria attestazione di qualifica ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE, essendo stata rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione. Ne consegue che l’amministrazione italiana non può limitarsi a negare il riconoscimento, ma è tenuta a esaminare l’istanza considerando l’intero compendio di competenze e capacità acquisite, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione non siano inferiori a quelli richiesti in Italia e disponendo eventuali misure compensative.
Con particolare riferimento all’insegnamento di sostegno, la pronuncia ha evidenziato che i docenti che, come il ricorrente, conseguono l’abilitazione in Romania all’esito di uno specifico percorso di studi, acquisiscono tutte le competenze didattiche e psico-pedagogiche necessarie per la professionalità dell’insegnante di sostegno, ivi compreso un tirocinio di 120 ore svolto sia presso istituti speciali sia in scuole con alunni disabili integrati nell’istruzione ordinaria.
Quanto al profilo della competenza, il TAR ha chiarito che la questione riguarda il riconoscimento della formazione professionale svolta all’estero per l’esercizio della professione di insegnante di sostegno e non il riconoscimento di un mero titolo di studio. Pertanto, la competenza spetta al Ministero dell’Istruzione in base all’art. 50 d.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. n. 1/2020, che attribuisce al dicastero l’organizzazione generale dell’istruzione scolastica, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente, nonché il riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria, disponendo l’eventuale sottoposizione del ricorrente a misure compensative. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dei pregressi contrasti giurisprudenziali.
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Nota della Redazione
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