Causa di servizio solo per episodi eccezionali non per disagi ordinari (C.G.A.R.S. n. 392 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In assenza di una definizione normativa della causa di servizio, la dipendenza dell’infermità da causa di servizio può essere riconosciuta solo se l’interessato allega e documenta specifici episodi di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, idonei a incidere in modo determinante, anche sul piano concausale, sull’insorgenza o sull’evoluzione della patologia. Non rilevano le circostanze e condizioni generiche, quali gli inevitabili disagi, le fatiche e i momenti di stress connaturati alla singola tipologia di prestazione lavorativa, che costituiscono fattore di rischio ordinario. Il riconoscimento richiede la prova di un solido legame eziologico o concausale, non essendo ammesso il ricorso a presunzioni né trovando applicazione la regola dell’equivalenza delle condizioni. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, obbligatorio e vincolante, esprime discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito salvo vizi del procedimento, travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza; per tale ragione non è dovuto il preavviso di rigetto.

Il Fatto

Un ufficiale dell’Esercito chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità, con conseguente equo indennizzo e benefici di legge. Il Ministero della difesa respingeva l’istanza con proprio decreto, sul presupposto del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva valutato le patologie come non dipendenti dal servizio.

Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso e compensava le spese. L’interessata proponeva appello, deducendo, da un lato, il difetto di istruttoria e di motivazione e il travisamento dei fatti in ordine alla possibile relazione concausale tra infermità e attività di servizio; dall’altro, la violazione delle garanzie partecipative per la mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto. Chiedeva anche la riforma della sentenza e una consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i consolidati approdi della giurisprudenza amministrativa, riepilogati da Cons. Stato, II, n. 4851/2024. Poiché la nozione di causa di servizio non è analiticamente definita dal legislatore, essa va riferita a circostanze di natura particolare che, per la loro eccezionalità rispetto all’ordinario, abbiano influito in modo significativo sull’insorgenza o sull’evoluzione delle infermità. La lettura risponde all’esigenza di delimitare in modo equilibrato il concetto e di giustificare l’esborso pubblico solo a fronte di eventi effettivamente meritevoli di riconoscimento.

Ne deriva che occorre l’allegazione di documentati specifici episodi di servizio non solo particolarmente gravosi, ma anche eccezionali ed esorbitanti rispetto ai compiti d’istituto. Non assumono rilievo le condizioni generiche, come i disagi e lo stress ordinari: un coefficiente di disagio non eccezionale è immanente allo svolgimento delle mansioni tipiche. La Corte esclude il ricorso a presunzioni e richiama il principio della causalità adeguata: le condizioni prive di adeguata incidenza concausale restano mere occasioni rivelatrici. Tali criteri valgono in modo particolare per i militari e le forze di polizia, dove le condizioni di criticità psicofisica sono connaturate al servizio.

Su questa base il primo motivo è infondato. L’appellante non ha individuato episodi eccezionali, ma ha preteso di ricondurre a tale nozione l’intera carriera, dai corsi di addestramento all’attività di consulenza giuridica svolta per diciassette anni. La prospettazione contraddice sul piano logico le premesse poste e si fonda sulla narrazione di servizi comportanti disagi e fatiche ordinari. Il TAR non era contraddittorio per aver riferito le “circostanze documentate”, ciò che non equivale a riconoscerle come tali; né le conclusioni del rapporto informativo del 2021, espresse in forma di mera possibilità, possono prevalere sulle valutazioni dell’unico organo tecnico competente.

Il parere del Comitato rientra nella discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, salvo vizi del procedimento, travisamento o manifesta irragionevolezza. Il giudice amministrativo può svolgere solo un controllo esterno di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza. Nel caso concreto il Comitato ha esaminato l’attività di servizio, ha dato atto dell’esame di tutti gli elementi e ha motivato in termini non illogici; la perizia di parte non può sostituire la valutazione dell’Organo in carenza di palese inattendibilità.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama l’orientamento per cui il parere del Comitato è obbligatorio e vincolante; la partecipazione procedimentale non inciderebbe sul contenuto dispositivo. In forza dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, la natura necessitata del provvedimento rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul preavviso di rigetto. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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