Diniego di sanatoria e silenzio-rigetto tra difetto di contraddittorio e sanzione ripristinatoria (C.G.A.R.S. n. 391 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti amministrativi a carattere vincolato, quale il diniego di sanatoria edilizia e in genere i provvedimenti repressivi dell’abusivismo, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’omesso preavviso di rigetto non determinano l’annullabilità dell’atto quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990. La violazione delle garanzie procedimentali assume rilievo solo se l’interessato alleghi e dimostri che le difese endoprocedimentali pretermesse avrebbero potuto orientare diversamente la decisione. Il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità resta superato dall’adozione di un successivo diniego espresso, che diventa l’atto oggetto del sindacato giurisdizionale. La sanzione ripristinatoria è legittima in presenza di irregolarità sostanziali non emendabili.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Comune il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, per opere realizzate su terreni di proprietà ricadenti in zona omogenea “E-verde agricolo”. Sulle stesse opere era già stata adottata un’ingiunzione demolitoria, era stata verificata l’inottemperanza e avviata la procedura di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Il Comune aveva respinto l’istanza con provvedimento espresso, rilevando il previo formarsi del silenzio diniego e, nel merito, l’incompatibilità delle opere con le prescrizioni urbanistiche, le difformità rispetto ai pareri della Soprintendenza e del Genio Civile e lo sconfinamento su area di terzi. Il TAR Sicilia aveva respinto il ricorso; l’interessato ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava il capo di sentenza che aveva ritenuto irrilevante, stante la natura vincolata dell’accertamento, la mancata comunicazione di avvio del procedimento. L’appellante sosteneva che, per l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, spetti all’Amministrazione dimostrare in giudizio l’insensibilità del contenuto finale rispetto alla partecipazione.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui i provvedimenti di diniego di condono edilizio e, più in generale, i provvedimenti repressivi dell’abusivismo non necessitano della comunicazione di avvio, citando Cons. Stato, VI, n. 10615 del 2023 e C.G.A.R.S., Sez. giur., n. 617 del 2022. Il motivo, però, resta privo di capacità persuasiva: da un lato la motivazione dell’atto non evidenzia un accertamento di particolare complessità; dall’altro l’appellante non indica l’ambito e il contenuto delle difese che avrebbe potuto svolgere. Manca, quindi, la prova che elementi utili avrebbero potuto orientare diversamente la decisione.

Il secondo motivo investiva il silenzio-rigetto e l’omesso preavviso di rigetto, oltre alla pretesa sproporzione della demolizione come extrema ratio. Sul primo profilo la Corte osserva che la questione è stata superata dall’adozione del provvedimento espresso di rigetto, che ha esplicitato le ragioni del diniego. Sul secondo, la rilevanza del vizio procedimentale resta astratta: l’appellante si limita a sostenere che il preavviso gli avrebbe consentito di eliminare le difformità, ma la prospettazione considera solo quelle rispetto al nulla osta della Soprintendenza.

Il provvedimento, con motivazioni rimaste incontestate, accerta invece difformità anche rispetto all’autorizzazione del Genio Civile, violazioni di prescrizioni urbanistiche e lo sconfinamento in area di terzi. Si tratta di irregolarità sostanziali che, secondo lo stesso principio invocato nel motivo, legittimano la sanzione ripristinatoria. La Corte rileva inoltre la lettura sviata della sentenza Cons. Stato, VI, n. 6536 del 2021, relativa a una vicenda del tutto diversa. L’appello è quindi respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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