Causa di servizio: la PA deve valutare le allegazioni specifiche del dipendente (Cons. Stato n. 9726 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il provvedimento amministrativo che nega il beneficio è viziato per carenza di istruttoria e di motivazione quando omette di esaminare le allegazioni specifiche del dipendente in ordine alle modalità particolarmente gravose del servizio svolto, limitandosi ad affermare l’insussistenza di un nesso causale tra il servizio ordinario e la patologia. Il giudizio tecnico-discrezionale dell’Amministrazione e del Comitato di verifica è sindacabile nei limiti dell’eccesso di potere e dell’illogicità, ma non può prescindere dalla valutazione degli elementi concreti dedotti dall’interessato, soprattutto quando la relazione di verificazione abbia attestato l’efficienza causale o concausale dello stress lavorativo. L’accoglimento dell’appello comporta l’annullamento del decreto di diniego, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in sede di riesame dell’istanza.

Il Fatto

Il ricorrente, Capo Squadra dei Vigili del Fuoco, nel 2014 era stato colto durante un turno notturno da un infarto con impianto di pacemaker definitivo. Aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, ma il Ministero dell’Interno aveva negato il beneficio con decreto fondato sul parere sfavorevole del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, difforme da quello della Commissione medica che aveva giudicato l’infermità ascrivibile alla quinta categoria della Tabella A.

Il TAR Calabria, dopo aver disposto una verificazione, aveva respinto il ricorso, ritenendo non provato il nesso causale e applicando il criterio della condicio sine qua non. Il dipendente ha proposto appello, censurando l’insufficienza dell’istruttoria e la mancata considerazione degli interventi gravosi svolti nel periodo 2013-2014.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce l’itinerario del primo giudice: la causa di servizio presuppone che i fatti di servizio costituiscano la condizione senza la quale la malattia non sarebbe insorta o non si sarebbe aggravata; non basta il nesso causale adeguato con la normale attività di Vigile del Fuoco, perché l’attività deve assumere rilevanza determinante ed efficiente per il carattere straordinario delle modalità di esecuzione.

La Sezione non contesta il metodo, ma rileva che i pareri tecnici posti a base della decisione, pur riconoscendo che l’attività era impegnativa, avevano escluso ogni efficienza causale sul presupposto che il servizio non avesse esorbitato dall’ordinario carico di lavoro e di stress. Il Collegio richiama però la relazione di verificazione, dalla quale risultava la continua e ripetuta esposizione a fattori stressogeni psicofisici, con conclusione favorevole alla dipendenza della patologia cardiovascolare da causa di servizio.

Il punto decisivo è processuale e sostanziale insieme. Il giudizio di esclusione non è immune da censure quando il percorso motivazionale del diniego prescinde dalle allegazioni specifiche prodotte dall’interessato. L’Amministrazione si era fermata alla mera affermazione dell’insussistenza del nesso causale tra servizio ordinario e patologia, senza valutare gli interventi effettuati nel periodo 2013-2014, immediatamente antecedenti all’infarto, che il dipendente aveva descritto come caratterizzati da forte impegno psico-fisico.

Sul punto il Collegio accoglie il motivo incentrato sulla carenza di istruttoria. L’appello è quindi fondato nei limiti indicati: la sentenza è riformata e il decreto ministeriale è annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in sede di riesame dell’istanza. Le spese del grado sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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