Revoca della protezione speciale e responsabilità personale del tutelato (Cons. Stato n. 9725 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle speciali misure di protezione può fondarsi sulla commissione di reati da parte del soggetto tutelato e sul rifiuto del trasferimento disposto per ragioni di sicurezza, quali condotte incompatibili con la permanenza del sistema di tutela. La valutazione sulla condotta del protetto e sull’incompatibilità con il permanere della protezione rientra nella discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice solo per aderenza ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai criteri di logica e razionalità. Ai fini del mantenimento della protezione va considerata la responsabilità personale connessa alla condotta oggettiva del tutelato, quando questa comprometta l’interesse pubblico a non vanificare i risultati del contrasto al crimine. La revoca non esonera l’Amministrazione dalla valutazione circa l’adozione delle ordinarie misure di protezione di competenza dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il Fatto

Il nucleo familiare degli appellanti era stato inserito nel programma di protezione in quanto il figlio minore era figlio di un collaboratore di giustizia, a sua volta sotto tutela. La Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione revocava il piano provvisorio, ritenendo che nel corso del programma il soggetto tutelato fosse stato deferito all’Autorità giudiziaria per tentato omicidio, lesioni e minacce e avesse rifiutato il trasferimento in altra località protetta disposto dall’Amministrazione, essendo stata disvelata la località di residenza.

Il TAR Lazio rigettava il ricorso. I coniugi proponevano appello, lamentando l’assenza dei pareri della DDA e della DNA nel provvedimento impugnato, la violazione dell’art. 13-quater, comma 2, d.l. n. 8 del 1991 per mancata considerazione del tempo trascorso dall’inizio della collaborazione, e la persistenza del pericolo per l’intero nucleo. In via cautelare il decreto monocratico accoglieva l’istanza; l’ordinanza collegiale non confermava le misure, ravvisando l’insussistenza del fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Sul piano istruttorio, il provvedimento di revoca richiama espressamente i pareri della Procura distrettuale di Napoli e della Direzione nazionale antimafia, entrambi favorevoli alla revoca e presenti nel fascicolo di primo grado. Gli approfondimenti istruttori esperiti in primo grado hanno confermato l’assenza di elementi aggiornati in ordine a profili di rischio degli appellanti. Deve quindi escludersi che la revoca sia stata adottata senza adeguata istruttoria.

Nel merito, la Corte chiarisce che il soggetto tutelato non è un collaboratore di giustizia, essendo stato inserito nel programma in quanto figlio del collaboratore. I fatti posti a base della revoca appaiono di particolare gravità: il tutelato, a bordo di un’autovettura con la moglie, aveva cercato di investire un privato estraneo al circuito tutorio e lo aveva poi aggredito, procurandogli lesioni giudicate guaribili in trenta giorni. Il Nucleo operativo di protezione riteneva compromessi i requisiti di sicurezza e riservatezza del domicilio protetto e disponeva il collocamento in altra Provincia, ma il tutelato rifiutava lo spostamento.

La Corte richiama l’art. 13-quater, comma 2, d.l. n. 8 del 1991, che annovera tra le cause di revoca la commissione di reati indicativi del mutamento del pericolo, il rifiuto di accettare le offerte e ogni azione che comporti la rivelazione del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nel caso di specie il tutelato, con la commissione di un gravissimo reato, ha fatto venir meno la riservatezza del proprio luogo di residenza e si è rifiutato di accettare il trasferimento. Tale rifiuto induce a dubitare della reale percezione del pericolo.

La valutazione sulla condotta del soggetto sottoposto alle misure protettive e sull’incompatibilità del comportamento con il permanere del sistema di tutela rientra nella sfera discrezionale dell’Amministrazione, spettando al giudice verificare l’aderenza ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai criteri di logica e razionalità (Cons. Stato, Sez. III, n. 1740 del 2014). Ai fini del mantenimento della protezione va considerata la responsabilità personale connessa alla condotta oggettiva del tutelato, ove incompatibile con l’interesse pubblico a non vanificare i risultati del contrasto al crimine (Cons. Stato, Sez. III, n. 8413 del 2023).

La revoca non fa venir meno la necessaria valutazione circa l’adozione delle ordinarie misure di protezione di competenza dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza. Essendo coinvolto un minore, è stata disposta segnalazione alla Procura presso il Tribunale dei minori. L’appello è dichiarato manifestamente infondato, con condanna degli appellanti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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