Causa di servizio e patologia endogena: il Comitato deve valutare l’aggravamento (TAR Sicilia n. 3194 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, per la sua natura obbligatoria e vincolante, ha portata sostanzialmente provvedimentale e va impugnato unitamente all’atto ministeriale conclusivo, del quale è coelemento in un atto complesso: è pertanto legittimo evocare in giudizio il Comitato, che non va estromesso. Quando il giudice di appello ha accertato un difetto di motivazione per omessa valutazione dell’incidenza di un evento traumatico su una patologia endogena preesistente, l’Amministrazione non esaurisce il proprio potere e deve rieditarlo in conformità al dictum. In sede di riedizione, il Comitato deve esaminare i referti sull’aggravamento, ma la prova del nesso causale o concausale con il servizio non può fondarsi su presunzioni astratte e ipotetiche: richiede una dimostrazione concreta, ancorata alla dinamica del sinistro e alla documentazione clinica. Il giudizio sul nesso di causalità è riservato al Comitato e non impone accertamenti sanitari ulteriori, spettando alle Commissioni mediche la valutazione clinica e la sua ascrizione a tabella.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alle Forze dell’ordine, chiedeva il riconoscimento della causa di servizio per una patologia dell’anca insorta, a suo dire, dopo un inseguimento del 5 giugno 2012, nel quale si era trovato travolto dal mezzo dei fuggitivi. Diagnosticata l’infermità, nel 2013 presentava istanza per le patologie ricollegate all’evento. L’Amministrazione, su parere del Comitato di Verifica, riconosceva la dipendenza da causa di servizio solo di una delle infermità e negava l’altra, imputandola a fattori endogeni.
Il provvedimento veniva annullato in primo grado. Seguiva un nuovo parere negativo, nuovamente impugnato e, in sede di ottemperanza, dichiarato nullo per elusione del giudicato. Un ulteriore parere negativo veniva impugnato e il ricorso respingeva; la decisione era però riformata dal C.G.A.R.S., che censurava l’omessa valutazione dell’incidente quale possibile causa esogena di aggravamento. La causa giungeva quindi al TAR sul nuovo diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di estromissione del Comitato di Verifica. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, rileva che il parere obbligatorio e vincolante proietta la propria portata lesiva sul provvedimento ministeriale a valle e che l’atto conclusivo è espressione di una potestà decisionale intestata congiuntamente ai due organi: si tratta dunque di atto complesso, con conseguente legittima evocazione in giudizio dell’organo tecnico.
Nel merito, il TAR esclude l’operatività del principio del c.d. one shot temperato. I provvedimenti impugnati sono stati adottati in esecuzione della sentenza del C.G.A.R.S., che aveva specificato le questioni da approfondire nella riedizione del potere, sicché nessuna consumazione del potere può predicarsi in capo all’Amministrazione, che ha correttamente rieditato la propria valutazione.
Circoscritto il thema decidendum alla legittimità degli atti impugnati e non all’accertamento diretto del nesso, il Collegio ritiene che il Comitato abbia adempiuto al dictum di appello. Ha rivalutato i referti e ha confermato la causa endogena della patologia coxartrosica, bilaterale. Quanto all’aggravamento, ha rilevato che la riconducibilità all’incidente era affermata in modo apodittico, senza riferimento alla concreta dinamica del sinistro. Dirimente è che il Pronto Soccorso, nell’immediatezza, aveva riscontrato un trauma al ginocchio e condotto esami solo su quella sede, mentre la patologia all’anca emergeva dagli accertamenti successivi, con referto che escludeva fenomeni infiammatori in corso.
Il Collegio aderisce alle conclusioni dell’Amministrazione, valorizzando anche il successivo impianto protesico all’anca non interessata dall’incidente: segno di una degenerazione bilaterale preesistente e indipendente dal sinistro. Le tesi del consulente di parte, verosimili in astratto, non risultano attagliate alla fattispecie, mancando prova di sollecitazioni o impatti sull’articolazione. Richiamata la giurisprudenza sul nesso causale, il TAR esclude il difetto di motivazione e di istruttoria: non spettano al Comitato accertamenti sanitari ulteriori, essendo riservati alle Commissioni mediche. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.