Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3208 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi discendenti dal giudicato e ordina l’esecuzione della decisione passata in giudicato entro un termine perentorio. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 deve essere decorso al momento della proposizione del ricorso. La nomina del commissario ad acta assicura il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli e rende non necessaria la fissazione della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Gli accessori già riconosciuti dal giudice del lavoro spettano nella misura stabilita dalla sentenza azionata, senza nuova determinazione.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 1940/2024 del 22 ottobre 2024, con cui è stato accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
La ricorrente ha domandato la condanna del Ministero al pagamento degli ulteriori importi maturati a titolo di rivalutazione successivamente al passaggio in giudicato, nonché di una penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del presupposto processuale del decorso del termine dilatorio. Il ricorso è stato notificato in data 6 agosto 2025 e la notifica della decisione all’Amministrazione nella sede legale è avvenuta in data 22 ottobre 2024. Al momento della proposizione dell’azione, dunque, era già decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Accertato che la decisione portata in esecuzione è passata in giudicato, come da attestazione in atti, e che l’Amministrazione non ha adempiuto, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore.
Quanto alla domanda di corresponsione degli ulteriori importi a titolo di rivalutazione successivi al giudicato, il Collegio ha precisato che tali accessori spettano nella misura già riconosciuta dalla sentenza azionata, che ha condannato il Ministero a pagare interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. Nessuna nuova determinazione è stata quindi operata dal giudice dell’ottemperanza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un altro funzionario in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di sessanta giorni. Il Tribunale ha escluso la fissazione della penalità di mora per successive violazioni, ritenendo che la nomina del commissario assicuri già il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.
Le spese di lite, liquidate in complessivi € 500 oltre accessori, seguono la soccombenza dell’Amministrazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto della particolare semplicità della controversia.
Nota della Redazione
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