Ordinanza di demolizione è atto vincolato senza avviso di avvio del procedimento (TAR Campania n. 5074 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa. L’ordinanza di demolizione è atto tipizzato e vincolato, adottato sulla base del mero accertamento tecnico della consistenza delle opere e del loro carattere abusivo: per la sua adozione non è pertanto necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario, la cui eventuale partecipazione non potrebbe comunque determinare un esito diverso. Il Comune, inoltre, non è titolare di alcun obbligo di provvedere espressamente sull’istanza di accertamento di conformità proposta dal privato prima della scadenza del termine di sessanta giorni: decorso inutilmente tale termine si forma il silenzio rifiuto, provvedimento tacito autonomamente impugnabile.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale e notificata nel dicembre 2021. Il provvedimento riguarda un manufatto su due livelli, costituito da una struttura in c.a. e solai semi-prefabbricati, realizzato sulla proprietà della ricorrente e già oggetto di accertamento.

Prima della definizione del giudizio, la ricorrente ha presentato al Comune una richiesta di accertamento della conformità urbanistica dell’opera, senza attendere il decorso del termine di sessanta giorni previsto per la pronuncia dell’amministrazione: il ricorso è stato notificato al Comune prima che tale termine spirasse. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso nel merito, dichiarando infondati entrambi i motivi. Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 241/1990, per essere stata adottata l’ordinanza demolitoria senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente compressione del diritto di partecipazione della destinataria.

Il Tribunale respinge la doglianza richiamando un indirizzo consolidato. L’esercizio del potere repressivo in materia edilizia integra attività doverosa: l’ordinanza di demolizione e la stessa acquisizione sono atti vincolati, per i quali non è necessario l’invio dell’avviso di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario. Si tratta di provvedimenti tipizzati che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere e sul loro carattere abusivo.

La Corte richiama sul punto TAR Milano, sez. IV, n. 2787 del 21.10.2024 e Cons. Stato, sez. II, n. 3085 del 04.04.2024. Da quest’ultima decisione mutua l’argomento ulteriore: poiché l’attività di repressione è vincolata, la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe in ogni caso determinare alcun esito diverso.

Il secondo motivo lamentava che l’amministrazione non avesse risposto alla richiesta di accertamento di conformità depositata in Comune nel febbraio 2022. Anche questa censura è infondata. Il Collegio esclude la sussistenza di un obbligo di provvedere in capo al Comune: ove il silenzio serbato si protraesse oltre il sessantesimo giorno dal deposito dell’istanza, si integrerebbe un silenzio rifiuto, provvedimento tacito autonomamente impugnabile dal ricorrente. La questione, dunque, non incide sulla legittimità dell’ordinanza demolitoria impugnata.

Il ricorso è rigettato. Nulla è statuito sulle spese in ragione della mancata costituzione del Comune intimato. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, con ordine alla Segreteria di oscurare le generalità e ogni altro dato identificativo della parte ricorrente e della sua proprietà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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