Riconoscimento causa di servizio e onere della prova per esposizione a uranio (TAR Trentino-Alto Adige n. 178 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità insorte in militari impiegati in teatri operativi contaminati da uranio impoverito, una volta dedotta e comprovata l’esposizione agli inquinanti e l’insorgenza della patologia, l’onere probatorio si inverte. La correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può fondarsi su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici, non essendo necessaria una legge scientifica universale. Spetta allora all’Amministrazione dimostrare l’intervento di fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica. Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile per difetto di istruttoria e di motivazione quando non si attenga a tale distribuzione dell’onere probatorio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito Italiano, aveva prestato servizio in più missioni all’estero, nelle quali assumeva di essere stato esposto, senza adeguati dispositivi di protezione, a contaminazioni da metalli pesanti connesse all’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito. Dopo il rientro dall’ultima missione gli veniva diagnosticata una patologia tumorale, per la quale si sottoponeva a intervento chirurgico.
Un esame condotto con microscopio a scansione elettronica evidenziava nei tessuti neoplastici nanoparticelle di metalli pesanti. Il militare presentava quindi istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, negata dall’Amministrazione. I pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, anche in sede di riesame, confermavano l’estraneità della patologia al servizio, così come il decreto ministeriale impugnato, che negava anche l’equo indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato, sez. II, n. 5013 del 2021 e della Cons. Stato, sez. II, n. 4604 del 2024, oltre che della Cass. n. 12595 del 2024, in tema di sindrome dei Balcani. Da tali pronunce ricava il principio secondo cui, in presenza di elementi statistici rilevanti e di rischio tipizzato dal legislatore con i d.P.r. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012, la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo prova contraria dell’Amministrazione.
I provvedimenti impugnati non si sono attenuti a questo criterio. Essi hanno negato la presunzione richiamando studi antecedenti alla relazione della Commissione parlamentare di indagine e precedenti giurisprudenziali superati. Non hanno invece dimostrato l’intervento causale di fattori patogeni extralavorativi dotati di efficacia esclusiva.
Il ricorrente ha assolto al proprio onere: ha documentato l’esposizione nei teatri operativi, l’insorgenza della patologia e la presenza nelle cellule di nanoparticelle di metalli pesanti conformi a quelle considerate dal legislatore. L’Amministrazione ha contestato solo la seconda missione, nulla deducendo sulla prima. Il Collegio richiama l’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., che impone di porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati.
Quanto alle somministrazioni vaccinali ravvicinate, il Tribunale rileva che l’Amministrazione ha frainteso la doglianza: il ricorrente non ha dedotto la tossicità dei vaccini, ma il mancato rispetto dei protocolli. Su questo, come sull’assenza di dispositivi di protezione individuale e sull’uso di acqua del posto, nulla è stato contestato.
I provvedimenti sono pertanto annullati per difetto di istruttoria e di motivazione, con obbligo per l’Amministrazione di rivalutare l’istanza secondo i principi esposti. Le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, sono poste a carico dei Ministeri resistenti in solido.
Nota della Redazione
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