Daspo sportivo anche per fatti legati all’allenamento della squadra (TAR Calabria n. 289 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b) della legge 13 dicembre 1989, n. 401, può essere adottato anche per condotte poste in essere in occasione o a causa degli allenamenti della squadra, ove sussista un rapporto di occasionalità diretta e necessaria rispetto all’attività sportiva. La misura ha natura preventiva e si fonda su un giudizio probabilistico di pericolosità, secondo la logica del “più probabile che non”: non richiede la certezza della lesione del bene giuridico, ma elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. L’ampia discrezionalità dell’autorità amministrativa è sindacabile nel bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza e libertà di circolazione ex art. 16 Cost., con interpretazione restrittiva dell’inciso normativo.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di D.A.Spo emesso dal Questore di Cosenza, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, e denunciando plurime illegittimità ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989. Il Ministero dell’Interno e la Questura si sono costituiti chiedendo il rigetto.
La vicenda riguarda un episodio avvenuto dopo lo svolgimento degli allenamenti della squadra locale: il ricorrente, insieme ad altri soggetti, si sarebbe presentato presso l’abitazione di una persona, ponendo in essere una condotta intimidatoria, con spintoni e minacce. L’Amministrazione ha sussunto il comportamento nelle fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 401/1989.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha contestato l’assenza dei presupposti della misura, lamentando il difetto di elementi gravi, precisi e concordanti sulla pericolosità sociale e sulla incidenza della condotta rispetto alle manifestazioni sportive. Il Collegio ha ritenuto la doglianza infondata.
Il primo snodo è la collocazione spazio-temporale del fatto. Il Tribunale ha ritenuto corretta la sussunzione nell’art. 6, comma 1, lett. a), perché l’episodio si pone in rapporto di occasionalità diretta e necessaria rispetto all’attività sportiva, sotto forma di allenamento. La norma, osserva il Collegio, sanziona non solo le condotte realizzate “in occasione” della manifestazione, ma anche quelle poste in essere “a causa” della stessa.
L’interpretazione dell’inciso deve però restare ancorata al significato letterale, perché il provvedimento incide sulla libertà di circolazione tutelata dall’art. 16 Cost.. Rientrano quindi nell’alveo delle condotte sanzionabili sia quelle tenute durante la manifestazione, sia quelle in rapporto di stretta e diretta causalità con essa, come precisato da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4123 del 2021.
Sul piano probatorio, il Collegio richiama la qualificazione della fattispecie come appartenente al diritto amministrativo della prevenzione: non è necessaria la certezza della lesione, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico di elevata attendibilità (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8381 del 2022 e n. 4141 del 2024). Il divieto può essere irrogato anche in presenza del solo pericolo di lesione dell’ordine pubblico.
Nel caso concreto, il ricorrente si è presentato insieme ad altri due soggetti presso l’abitazione della persona offesa, in qualità di conducente dell’autoveicolo, ponendo in essere una condotta intimidatoria per la presenza di una pluralità di persone. Il Collegio ha quindi rigettato il ricorso, condannando la parte ricorrente alle spese di lite liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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