Rinnovo del permesso di soggiorno, ostatività della condanna e giurisdizione (TAR Trentino-Alto Adige n. 179 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché il diritto alla protezione ha consistenza di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali dell’amministrazione. Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la condanna per uno dei reati ostativi previsti dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 integra una presunzione assoluta di pericolosità sociale accertata ex ante dal legislatore, che non ammette prova contraria. In presenza di tale condanna il provvedimento di rigetto diviene vincolato, salvo che l’istante dimostri la sussistenza di legami familiari qualificati ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 286/1998, unici idonei a trasformare l’azione amministrativa da vincolata in discrezionale.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero titolare di permesso di soggiorno, presentava istanza di rinnovo per motivi di protezione speciale ai sensi dell’art. 19, commi 1.1 e 1.2, del d.lgs. n. 286/1998. Il Questore della Provincia di Bolzano rigettava l’istanza sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale e di due sentenze di patteggiamento per reati in materia di stupefacenti, ritenendo la condanna ostativa al rinnovo e, in ogni caso, sussistente un’attuale e concreta pericolosità sociale.
Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 per erronea valutazione della situazione lavorativa e personale e della pericolosità sociale, oltre al difetto di motivazione. L’Amministrazione si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione sulla domanda di protezione speciale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di giurisdizione. Poiché l’istanza concerneva la protezione speciale, la posizione azionata non è di interesse legittimo ma di diritto soggettivo. Il diritto alla protezione umanitaria e allo status di rifugiato rientra tra i diritti umani fondamentali, non degradabili per effetto di scelte discrezionali dell’amministrazione, alla quale resta rimesso solo l’accertamento dei presupposti. Il ricorso è pertanto inammissibile in parte qua, con salvezza della riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Passando alla domanda relativa al permesso per lavoro subordinato, il TAR afferma la propria giurisdizione. Nel merito, il motivo è infondato. Il provvedimento è plurimotivato: da un lato richiama l’ostatività della condanna; dall’altro ritiene sussistente una pericolosità sociale concreta, desunta dalla reiterazione dei reati anche dopo la scarcerazione.
Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023, che ha ammesso la previsione legale di ipotesi di condanna automaticamente ostative, purché frutto di un bilanciamento ragionevole e proporzionato ai sensi dell’art. 3 Cost. tra sicurezza e diritti dello straniero. Da ciò deriva che, in presenza di un reato ostativo, non spetta né all’amministrazione né al giudice alcun giudizio di pericolosità sociale in concreto: la pericolosità è accertata ex ante dal legislatore con presunzione assoluta.
Il provvedimento di rigetto diviene dunque vincolato in difetto di stretti legami familiari sul territorio. Le censure sul difetto motivazionale del giudizio concreto di pericolosità non superano il giudizio astratto espresso dal legislatore. Quanto ai legami familiari, il ricorrente non ha fornito prova di rapporti qualificati ex art. 29 del d.lgs. n. 286/1998: la relazione sentimentale dedotta non si era concretizzata in convivenza o matrimonio e non era mai stata rappresentata all’amministrazione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 7276 del 2022, secondo cui il rapporto affettivo con una cittadina italiana non rientra tra i legami rilevanti. Il ricorso è quindi rigettato nel resto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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