Causa di servizio e discrezionalità tecnica del Comitato di verifica (TAR Sicilia n. 2816 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, fondata su nozioni scientifiche e dati di esperienza, e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo. Esso è censurabile per eccesso di potere solo in presenza di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti o mancata considerazione di circostanze idonee a incidere sull’esito valutativo. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio occorre allegare e documentare specifici episodi di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti di istituto, idonei a incidere in modo determinante sul manifestarsi dell’infermità, almeno sul piano concausale. Non rilevano, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali disagi, fatiche e momenti di stress che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo per l’infermità diagnosticata come spondiloartrosi del rachide cervico-dorso-lombare con discopatie multiple cervicali e segni clinici di radicolopatia periferica. Il diniego recepiva il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva qualificato l’infermità come non dipendente da causa di servizio.
Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere, erroneità dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, lamentando che l’amministrazione non avrebbe considerato i disagi ambientali e stressogeni connessi alle mansioni svolte, in particolare il prolungato impiego nei servizi esterni, la posizione eretta con il peso dell’arma e i compiti di movimentazione di carichi presso il magazzino, con uso di trattori ed escavatori. Si sono costituiti il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Comitato e l’infondatezza del ricorso, volto a sindacare il merito della valutazione tecnico-discrezionale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comitato di verifica per le cause di servizio e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il parere del Comitato è atto endoprocedimentale, privo di autonoma capacità lesiva, che discende dall’atto dell’organo di amministrazione attiva che lo ha recepito facendolo proprio, secondo il richiamato indirizzo di T.A.R. Lazio n. 3571 del 2022, confermato da T.A.R. Friuli-Venezia Giulia n. 235 del 2022.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha ribadito che il giudizio del Comitato è espressione di discrezionalità tecnica e che il sindacato giurisdizionale resta nei limiti dell’eccesso di potere, risultando censurabile solo l’assenza di motivazione, la manifesta irragionevolezza o la mancata considerazione di circostanze di fatto rilevanti. Sul piano sostanziale ha richiamato la necessità di allegare e documentare episodi di servizio gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti di istituto, escludendo la rilevanza di disagi e stress connaturati alla prestazione lavorativa, secondo l’indirizzo di T.A.R. Lazio n. 8757 del 2024.
Applicando tali principi, il Tribunale ha rilevato che il Comitato, all’esito dell’esame della documentazione medica e degli accertamenti della C.M.O., ha ricondotto l’infermità a fattori dismetabolici degenerativi delle articolazioni intervertebrali, sintomo di fisiologico invecchiamento e usura, non correlabili al servizio quali fattori concausali efficienti o determinanti. Tale valutazione è stata ritenuta congruamente motivata e non incrinata dai rilievi di parte.
La doglianza è stata respinta anche per difetto di prova. Il ricorrente non ha prodotto documentazione amministrativa atta a comprovare le mansioni svolte, la loro esorbitanza dagli ordinari compiti e le condizioni ambientali gravose; la scheda informativa dell’amministrazione rileva solo l’uso di un muletto per il periodo di addetto al magazzino, non anche l’impiego di trattori ed escavatori. Pressoché assente è risultata la documentazione sanitaria, limitata a due referti del 2023 e del 2024, nulla essendo prodotto per il pregresso periodo lavorativo. Il Collegio ha quindi escluso il legame causale o concausale tra fatti di servizio e insorgere della patologia, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.