Reclutamento AFAM tra D.P.R. 83/2024 e D.M. 180/2023, no affidamento (TAR Sicilia n. 2800 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le procedure di reclutamento dei docenti delle istituzioni AFAM destinate alla copertura dei posti per l’anno accademico 2025/2026 sono bandite entro il mese di giugno dell’anno accademico precedente e si concludono entro ottobre, secondo la sequenza fissata dall’art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 83/2024. La decorrenza delle nuove disposizioni “a partire dall’anno accademico 2025/2026”, stabilita dall’art. 17, comma 8, del d.P.R. n. 83/2024, va letta in combinato disposto con tale regola temporale e con l’art. 5 del D.M. n. 128/2025, con la conseguenza che le procedure così collocate soggiacciono già alla nuova disciplina e non al previgente D.M. n. 180/2023. È pertanto legittimo l’annullamento in autotutela del bando adottato sulla base della normativa abrogata. Il legittimo affidamento del candidato risultato vincitore non è tutelabile quando il bando rechi una clausola di salvaguardia che lo avverta della possibile sopravvenienza di provvedimenti ostativi.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso bandito da un Conservatorio statale di musica per la copertura a tempo indeterminato di un posto di docente nel settore artistico-disciplinare del corno. La procedura era indetta a mente del D.M. n. 180/2023; all’esito delle prove, con decreto direttoriale del 6 ottobre 2025, veniva approvata la graduatoria definitiva che lo collocava al primo posto, e l’8 ottobre 2025 egli sottoscriveva il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con due note di novembre 2025, sollecitava il Conservatorio ad annullare le procedure selettive bandite in base al citato decreto ministeriale, ritenendolo abrogato a far data dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 83/2024. Il Consiglio di Amministrazione, pur dichiarando corretta l’impostazione dell’istituzione sull’applicazione differita della novella, si adeguava alla tesi ministeriale e adottava le delibere poi gravate; seguivano il rilievo della Ragioneria Territoriale dello Stato sul controllo preventivo di legittimità del contratto e il decreto del responsabile del procedimento che annullava in autotutela l’intera procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. Le delibere del Consiglio di Amministrazione impugnate con il ricorso introduttivo si limitano a ratificare gli atti di impulso presidenziali, a sospendere per quarantacinque giorni le procedure avviate e a onerare il responsabile del procedimento di adottare i provvedimenti di competenza. Esse hanno quindi natura endoprocedimentale e difettano di rilevanza esterna: la lesione è imputabile ai soli atti conclusivi, adottati a valle e gravati con i motivi aggiunti. Il ricorso introduttivo è pertanto inammissibile, in applicazione del principio per cui l’impugnazione anticipata dell’atto endoprocedimentale è ammessa solo in fattispecie eccezionali, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 7476 del 2019 e la pronuncia da essa citata.

Nel merito, la questione centrale riguarda il coordinamento tra la decorrenza fissata dall’art. 17, comma 8, del d.P.R. n. 83/2024 e la sequenza temporale dell’art. 4, comma 4. Il Collegio ritiene che l’espressione “anno accademico 2025/2026” non posticipi l’applicazione della nuova disciplina alle sole procedure bandite dopo il 1° novembre 2025, ma ricomprenda i reclutamenti destinati alla docenza per quell’anno accademico, da bandire tra giugno e ottobre 2025. Concorre l’art. 5 del D.M. n. 128/2025, che fissa l’avvio delle procedure durante l’anno accademico 2024/2025. Il Collegio aderisce così a TAR Lecce, Sez. II, n. 882 del 2026.

Ne consegue che il Conservatorio, bandendo il concorso in base al D.M. n. 180/2023, ha omesso il necessario coordinamento con gli articoli 4 e 8 del nuovo regolamento e con il decreto ministeriale attuativo. Irrilevante è poi la circostanza che le risorse assunzionali risalissero ad anni accademici precedenti, perché la disciplina incide sulla fase organizzativa e regolatoria delle procedure. Il vizio di motivazione è escluso: il decreto di annullamento richiama i pareri prodromici e declina l’interesse pubblico nella necessità di consentire l’accesso agli aventi diritto in possesso dei più stringenti requisiti di partecipazione previsti dalla nuova normativa.

Quanto al dedotto obbligo di adeguamento alle disposizioni ministeriali, il Collegio osserva che l’esercizio dell’autotutela si fonda comunque su un autonomo rilievo di illegittimità degli atti annullati. Il terzo motivo è respinto in ragione della clausola dell’art. 16 del bando, che riservava all’istituzione la possibilità di revoca o modifica in caso di sopravvenienza di provvedimenti ostativi: nessun affidamento tutelabile poteva quindi vantare il vincitore. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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