Ordine di demolizione vincolato e irrilevanza dei vizi formali del procedimento (TAR Sicilia n. 1946 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile realizzato in assenza o in totale difformità dal titolo abilitativo costituisce atto vincolato, ancorato al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, che non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati coinvolti. Ne consegue che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non integra un vizio di legittimità, poiché nessun apporto partecipativo del privato può modificarne il contenuto. Le irregolarità di natura meramente formale, quali l’errata indicazione dell’amministratore o della sede legale del destinatario, nonché l’eventuale incompletezza della relazione istruttoria, restano irrilevanti ove l’atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo. Il riferimento contestuale alla totale difformità e/o assenza del titolo non è decisivo, posto che la conseguenza giuridica è identica. Il giudice amministrativo applica il principio di non annullabilità per vizi formali ex art. 21-octies della legge n. 241/1990 quando il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
Una società esercente il commercio di materiali per l’edilizia presentava nel 2016 un progetto di miglioramento agrario e ambientale, finalizzato alla messa in sicurezza dei muri d’argine di un torrente rispetto al rischio di esondazione. Le autorizzazioni venivano rilasciate nel marzo 2017, ma i lavori erano sospesi dopo pochi mesi. Nel luglio 2022 veniva disposto il sequestro preventivo dell’area per contestazioni di reati ambientali. Nel marzo 2023 il Comune ingiungeva la demolizione dei lavori abusivamente realizzati e il ripristino dello stato dei luoghi.
La società impugnava la determinazione deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’errata indicazione del destinatario e della sede legale, l’inadeguatezza dell’istruttoria e, nel merito, l’erronea qualificazione delle opere e dei materiali utilizzati. Il Comune si costituiva eccependo la natura vincolata del provvedimento e la precisione delle contestazioni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta il ricorso muovendo dalla qualificazione dell’atto impugnato come provvedimento vincolato. L’errata indicazione dell’amministratore non più in carica e della sede legale costituisce vizio di natura puramente formale, superato dalla circostanza che l’atto ha raggiunto il proprio scopo, come dimostrato dalla rituale notificazione del ricorso.
Quanto all’istruttoria, il Collegio ritiene trascurabile l’incompletezza della relazione di servizio, poiché il provvedimento contiene l’analitica indicazione dei profili di violazione della disciplina urbanistico-edilizia e la parte non ha evidenziato alcun vizio specificamente derivato da tale carenza. Il riferimento alla totale difformità e/o assenza del titolo è parimenti irrilevante, posto che le due fattispecie producono la medesima conseguenza giuridica.
Nel merito, il muro di contenimento viene qualificato come struttura solida e inamovibile, priva di ogni riferimento nella relazione al progetto e quindi realizzata senza titolo. Il Tribunale rileva l’intima contraddittorietà della difesa della ricorrente, che prima nega la funzione strutturale dell’opera e poi paventa rischi di smottamento dalla sua demolizione; l’Amministrazione ha inoltre dimostrato con documentazione fotografica il carattere remoto del rischio di esondazione.
La modifica del regime delle acque e l’alterazione dell’impluvio risultano provate dalle aerofotogrammetrie non smentite. Quanto all’utilizzo di materiali qualificati come rifiuti, pur riconoscendo che la censura attiene alla disciplina ambientale, il Tribunale osserva che le due normative risultano strettamente intrecciate nel contenuto dispositivo, risultando decisivo che l’intervento non corrispondeva alle previsioni progettuali.
Da ultimo, il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. II, n. 2816 del 2025, secondo cui la natura vincolata e doverosa dell’ordinanza rende superflua finanche la comunicazione di avvio del procedimento. Anche l’ipotetica partecipazione non avrebbe condotto a un provvedimento diverso, con applicazione dell’art. 21-octies. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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