Il parere del CVCS vincola la PA ed è impugnabile nel giudizio (TAR Marche n. 138 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, pur costituendo atto interno del procedimento, assume natura vincolante nei confronti dell’amministrazione procedente. Da ciò deriva la piena legittimazione passiva del Comitato nel giudizio proposto avverso il provvedimento di diniego, potendo le censure rivolgersi in via principale contro il parere e solo in via riflessa contro l’atto conclusivo. I referti delle Commissioni Mediche Ospedaliere non sono vincolanti per il CVCS e non determinano alcun obbligo motivazionale rafforzato in capo all’amministrazione che aderisca alla valutazione del Comitato. La relazione del consulente tecnico di parte non soddisfa l’onere probatorio se non dimostra che le modalità di svolgimento del servizio hanno superato la soglia della ordinarietà, acquisendo i connotati di fattore di rischio specifico.
Il Fatto
Il dante causa dei ricorrenti, sottufficiale della Guardia di Finanza in servizio dal 1973, presentava nel gennaio 2007 istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo in relazione a plurime infermità, tra cui cardiopatia dilatativa con ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo II e coxartrosi bilaterale trattata con artroprotesi.
Il CVCS esprimeva parere negativo nel 2008 e, nuovamente investito dopo le osservazioni partecipative dell’interessato, confermava il giudizio nel settembre 2011. Sulla base di tale parere il Ministero dell’Economia e delle Finanze respingeva l’istanza. Gli eredi proponevano ricorso per l’annullamento del provvedimento e degli atti presupposti, lamentando violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001 ed eccesso di potere sotto plurimi profili. Si costituiva in giudizio il solo Comitato, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CVCS, che qualifica i propri pareri come atti endoprocedimentali privi di attitudine lesiva autonoma. L’eccezione è disattesa sulla scorta di un orientamento già espresso dal Tribunale: i pareri, pur interni alla procedura, assumono carattere vincolante per l’amministrazione, tanto che le censure si appuntano in via principale sugli stessi e solo in via riflessa sul diniego. Il Comitato, inoltre, si è lungamente difeso nel merito, confermando il proprio concreto interesse a contraddire.
Nel merito, il TAR rileva che il ricorrente non introduce elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati in sede di riesame, fatta eccezione per la seconda perizia di parte, che nulla di significativo aggiunge alla prima. Entrambi i consulenti valorizzano i referti delle Commissioni Mediche Ospedaliere, ma il Collegio ricorda che, nella procedura disciplinata dal d.P.R. n. 461/2001, tali referti non sono vincolanti per il CVCS. Ne deriva l’inconfigurabilità di una contraddizione tra giudizio della CMO e valutazione del Comitato, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 6442 del 2023 e la giurisprudenza amministrativa conforme.
Quanto alle relazioni dei consulenti tecnici di parte, il Tribunale applica il costante orientamento secondo cui l’onere probatorio non è assolto dalla mera menzione di condizioni di lavoro impegnative. Occorre dimostrare che le modalità di svolgimento delle mansioni hanno in concreto superato la soglia della ordinarietà, assumendo i connotati del fattore di rischio specifico: elemento indefettibile per il riconoscimento della causa di servizio, come ribadito da TAR Marche, Sez. I, n. 107 del 2025 e da altra giurisprudenza richiamata.
Il Collegio riconosce che il dipendente abbia effettivamente sofferto delle patologie dedotte, ma chiarisce che la questione verte unicamente sulla loro riconducibilità al servizio. Non emergono ragioni per discostarsi dalle valutazioni dell’organo tecnico, che ha esaminato la questione per ben due volte con tutti gli approfondimenti richiesti; né sussistono motivi per imporre una terza valutazione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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