Stralcio delle fasi edificatorie in VAS e pareri paesaggistici della Soprintendenza (TAR Marche n. 142 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di valutazione ambientale strategica di un accordo di programma in variante al PRG, il parere con cui la Soprintendenza esprime il proprio dissenso sul carico urbanistico delle fasi attuative costituisce esercizio di una valutazione autonoma di interessi paesaggistici, distinta e non sovrapponibile alla pianificazione urbanistica comunale e provinciale. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, richiamato dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, opera nella diversa procedura di autorizzazione paesaggistica e non nella VAS, disciplinata dagli artt. 11 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006. I termini tratti dalle Linee Guida regionali non hanno carattere perentorio e la loro eventuale riapertura, conseguente a modifiche progettuali, non inficia i pareri successivamente acquisiti. La preesistente destinazione edificatoria dell’area non vincola la valutazione di compatibilità paesaggistica, che resta affidata all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di terreni in Comune di Fano, in parte edificabili, inseriti nelle fasi 5 e 6 di un accordo di programma in variante al PRG per la realizzazione di un centro turistico termale esteso anche al Comune di Pesaro. I terreni ricadono in area vincolata lungo il corso del fiume Metauro e del torrente Arzilla.
Conclusa la VAS con Determinazione provinciale del 12.09.2011, il parere favorevole di compatibilità ambientale recepiva le limitazioni imposte dalla Soprintendenza, la quale aveva espresso parere negativo sui volumi residenziali, commerciali e alberghieri delle fasi 5 e 6. La Provincia precisava poi, con successiva Determinazione del 7.12.2011, che tali fasi restavano escluse dall’accordo e nella originaria destinazione urbanistica. I proprietari impugnavano gli atti, lamentando la lesione delle aspettative edificatorie consolidate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter soprassedere sulle molteplici eccezioni in rito, poiché il ricorso è infondato nel merito. La prima questione riguarda la nota con cui la Soprintendenza aveva chiesto la destinazione agricola delle aree. Il Tribunale rileva che tale richiesta non ha avuto seguito e che l’area ha conservato destinazione edificabile: l’impugnazione è quindi inammissibile per carenza di effetti provvedimentali pregiudizievoli, restando la nota un mero atto di impulso.
Quanto al preavviso di rigetto, la censura si fonda sulla pretesa violazione dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, norma che riguarda la procedura di autorizzazione paesaggistica e non quella in esame, disciplinata dagli artt. 11 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006. Il richiamo all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è dunque inconferente.
La doglianza sulla tardività dei pareri della Soprintendenza è disattesa. La procedura di VAS si è protratta per oltre tre anni, con incontri, conferenze di servizi, sospensioni e modifiche progettuali: non è individuabile un dies a quo certo e tanto meno la perentorietà del termine, più volte riaperto per la necessità di acquisire pareri aggiornati. Le Linee Guida regionali, per loro natura, non contengono disposizioni inderogabili su termini e fasi del procedimento.
Nel merito, il Tribunale osserva che i ricorrenti sovrappongono oneri e procedimenti dell’autorizzazione paesaggistica a quelli della VAS. I pareri della Soprintendenza risultano congruamente motivati e si fondano su una valutazione complessiva dell’accordo, non parcellizzata: un intervento su quasi due ettari per quasi 20.000 mc., sommato alle fasi precedenti, comporta un impatto non indifferente in area vincolata.
La preesistente vocazione edificatoria risalente al PRG del 1980 non può ingessare le valutazioni dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, trattandosi di profili autonomi e di interessi pubblici distinti. Non emerge infine contraddittorietà nell’operato della Soprintendenza, contraria fin dalle prime fasi della VAS e solo parzialmente aperta alle modifiche progettuali di mitigazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.