Cause di esclusione da procedura selettiva per autorizzazioni al noleggio nautico (TAR Liguria n. 204 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di selezione per l’assegnazione di un numero limitato di autorizzazioni all’esercizio di attività economiche su area protetta, la clausola del bando che esclude le domande riferibili a un unico centro decisionale è illegittima ove non sia funzionalizzata a un prevalente interesse pubblico, non essendo configurabile l’eadem ratio che giustifica la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50/2016. Il principio di tendenziale libertà dell’iniziativa economica privata ex art. 41 Cost. e quello di massima partecipazione impongono di considerare ogni limitazione come eccezione, da interpretarsi restrittivamente. La causa di esclusione fondata sull’appartenenza a uno stesso nucleo familiare richiede, per essere integrata, quantomeno la convivenza attestata dallo stato di famiglia.
Il Fatto
Due società operanti nel settore della locazione e noleggio di unità da diporto presentano domanda di partecipazione alla procedura indetta dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre per l’assegnazione, per l’anno 2023, di sessanta autorizzazioni all’esercizio dell’attività all’interno dell’Area Marina Protetta. Le istanze vengono escluse in applicazione di due clausole del bando, concernenti rispettivamente le domande riconducibili a un unico centro decisionale e quelle presentate da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Le società impugnano le determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie, deducendo vizi di motivazione del preavviso di esclusione e l’illegittimità delle clausole escludenti. L’Ente Parco e una controinteressata resistono, eccependo in via preliminare tardività, acquiescenza, difetto di interesse e incompletezza del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge le eccezioni preliminari. Le clausole contestate non attengono a requisiti di partecipazione del singolo, ma a cause di esclusione che postulano una valutazione amministrativa sulla riconducibilità di più domande a un unico centro o a un nucleo familiare: l’effetto lesivo è quindi riconducibile al provvedimento di esclusione, non al bando. La presentazione della domanda non integra acquiescenza. Nella contestazione dell’esclusione non è richiesta la prova di resistenza, essendo sufficiente l’allegazione di doglianze astrattamente idonee alla soddisfazione della pretesa. Il contraddittorio risulta integro all’esito dell’integrazione disposta in corso di causa, e persiste l’interesse al ricorso in ragione dell’effetto conformativo e del possesso dell’autorizzazione quale requisito per l’anno successivo.
Nel merito i ricorsi sono fondati. Quanto alla prima clausola, il collegio rileva che essa riecheggia la causa di esclusione dell’art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50/2016, dettata per le pubbliche gare. Manca però l’eadem ratio: l’affinità con l’aggiudicazione dei contratti pubblici è solo una vaga assonanza. Mentre il contratto pubblico è aggiudicato a un unico operatore, qui le autorizzazioni sono sessanta. La duplicazione delle domande è già scongiurata dal bando, che impone a ciascuna domanda una distinta unità nautica.
Alla luce del principio di massima partecipazione e della tassatività delle cause di esclusione, la provenienza di più domande da un unico centro decisionale, ove le unità siano distinte e armate da soggetti diversi, integra un’indebita limitazione dell’attività imprenditoriale, non giustificata da un prevalente interesse pubblico. La clausola e i provvedimenti applicativi sono pertanto illegittimi e annullati.
Quanto alla seconda clausola, il collegio la interpreta restrittivamente: per integrarla occorre quantomeno la convivenza attestata dallo stato di famiglia, circostanza non ricorrente. I ricorsi riuniti sono accolti, con annullamento degli atti impugnati nei limiti della motivazione e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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