Ottemperanza al giudicato sull’accesso: termine e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 34 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il mancato esatto adempimento del giudicato può essere provato anche mediante il silenzio dell’amministrazione che, pur ritualmente intimata, non si costituisca e non contesti specificamente l’inadempimento dedotto dal ricorrente. Accertata la persistenza dell’obbligo rimasto ineseguito, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., assegnando un termine e nominando, per il caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. La previsione del meccanismo surrogatorio rende non necessaria la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 3934, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all’ostensione di documenti. La sentenza ottemperanda era stata notificata via PEC all’ASP intimata, che non ha dato integrale esecuzione al giudicato.

Il ricorrente ha quindi agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a., chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari a consentire l’accesso ai documenti e la condanna dell’amministrazione. L’ASP, sebbene ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio. Nel corso del giudizio è intervenuto un parziale adempimento, limitato all’ostensione di parte dei documenti richiesti con quattro delle sette istanze di accesso presentate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato il ricorso muovendo dalla verifica delle formalità procedurali e del corretto svolgimento del contraddittorio. Il ricorso risulta notificato via PEC e depositato ritualmente, mentre l’ASP intimata non si è costituita.

Su questo presupposto il TAR ha ritenuto provato l’assunto di parte ricorrente circa il mancato esatto adempimento. In tema di prova del fatto non specificamente contestato il Collegio richiama CGARS, Sez. giurisdizionale, n. 703 del 2011. Il silenzio dell’amministrazione, unito alla mancata costituzione, vale dunque a confermare la persistenza dell’obbligo ineseguito.

Risultando osservate le formalità e provato il difetto di esatto adempimento, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato all’ASP di adottare i provvedimenti finalizzati a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica di parte se antecedente.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della stessa ASP, perché provveda entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. La scelta del commissario interno è motivata anche dall’esigenza di prevenire ulteriori esborsi, potenzialmente configurabili come danno erariale.

Il TAR ha invece rigettato la domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La previsione del meccanismo surrogatorio, operante alla scadenza del termine concesso, rende non necessaria la condanna, essendo già previsto uno strumento di rapida eliminazione dell’inerzia. Le spese, distratte in favore dei difensori, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dell’assenza di questioni di diritto e della connotazione seriale del contenzioso. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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