Sei scatti stipendiali e indennità buonuscita per congedo Polizia di Stato (TAR Sicilia n. 1410 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 si applica nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, con esclusione della Marina militare, dell’Aeronautica e della Polizia ferroviaria. L’abrogazione dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 nella formulazione iniziale, poiché i richiami normativi devono intendersi effettuati alla disciplina sostitutiva. L’INPS è l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita. L’eccezione di prescrizione è infondata se l’ente non deduce e documenta specificamente la data di liquidazione del trattamento di fine servizio.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato e congedati a domanda, chiedono l’accertamento del diritto ai benefici economici di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi.

L’ente previdenziale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. I ricorrenti insistono nelle domande. La causa perviene alla decisione della Sezione Terza del TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata, richiamando il principio pacifico secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (C.G.A. n. 865 del 2022, con richiamo a Cons. St. n. 1231 del 2019 e Cons. St. n. 6465 del 2010).

Quanto alla prescrizione, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui l’eccezione è in senso proprio e impone alla parte di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del corso prescrizionale. L’INPS non può limitarsi a indicare dubitativamente la data di collocazione a riposo, ma deve dedurre e documentare la data di liquidazione del TFS (TAR Lazio Roma n. 11406 del 2022). Essendo tale data ignota, l’eccezione è infondata.

Nel merito, il ricorso è accolto sulla scorta delle ragioni della C.G.A. n. 865 del 2022 e di Cons. St. n. 10523 del 2023. La previsione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990; la successiva abrogazione di tale norma per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non produce reviviscenza della disciplina iniziale. I richiami devono quindi intendersi riferiti alla disciplina sostitutiva, ancorché l’intestazione formale resti quella originaria.

Il Collegio richiama inoltre Cons. St. n. 1231 del 2019 sulla tempestività dell’istanza e la C.G.A. n. 1329 del 2022 sull’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6 bis, limitato alla Polizia di Stato e alle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981.

L’INPS è pertanto condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6 bis, oltre rivalutazione e interessi secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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